IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti l'estinzione di  crediti  di  imposta  e  la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi  ed  altri  frutti
derivanti da depositi e  conti  correnti  interbancari,  agevolazioni
tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni  inquinanti
in  atmosfera,  la  gestione  del  gioco  del  lotto,  nonche'  altre
disposizioni tributarie e finanziarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31
dicembre 1985, il  cui  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non
risulta inferiore a lire 100  milioni  per  ciascuna  imposta  e  per
ciascun  periodo  d'imposta,  si  provvede,  qualora  ne  sia   fatta
richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori
di titoli di Stato. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  di
presentazione delle richieste e le procedure  per  il  riscontro  dei
crediti di cui al comma 1. Le operazioni di riscontro  devono  essere
completate entro il 15 ottobre 1992 con il  calcolo  degli  interessi
relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo
le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1  e  2  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli  di  Stato  con
godimento 1' gennaio 1993 ad un tasso di interesse  non  inferiore  a
quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai  soggetti  creditori  di
imposta, fino all'importo massimo di  lire  7.500  miliardi,  le  cui
caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del  tesoro  con
proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro  il  30
novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello  Stato  il
ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa  spesa
ad apposito capitolo dello stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono deter-
minate le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di  cui
al comma 2. 
  4. Al rimborso dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi  entro  il
31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta
inferiore a lire 100 milioni  per  ciascuna  imposta  e  per  ciascun
periodo d'imposta si provvede, per  quanto  riguarda  i  crediti  per
imposte sui  redditi,  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  comprese  le  disposizioni
introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti
per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5. 
 5. Per i rimborsi dei crediti per  imposta  sul  valore  aggiunto  e
relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante
emissione di ordinativi di contabilita'  speciale  firmati  dal  capo
dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi  diritto.
I titoli di spesa sono emessi  sulla  base  di  apposito  verbale  di
liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo
dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi
si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le
procedure  semplificate  di  riscontro  finalizzate  alla   sollecita
esecuzione  dei  rimborsi  sono  eseguite  in  conformita'  a  quanto
disposto dal decreto del Ministro delle  finanze  26  febbraio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  51  del  2  marzo  1992.  La
disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38- bis  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165, si applica anche al  pagamento  degli  interessi
relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987. 
  6. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza  del  termine
della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici  delle
imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun  anno  di
imposta, liste di  rimborso  che  contengono,  in  corrispondenza  di
ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero  di
registrazione  della   dichiarazione   originante   il   rimborso   e
l'ammontare   dell'imposta   da   rimborsare,    nonche'    riassunti
riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio  o  da  chi  lo
sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite  di
rimborso delle singole liste."; 
    b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito  dal  seguente:
"I vaglia cambiari sono riscuotibili presso la competente sezione  di
tesoreria provinciale dello Stato, previo avviso al  domicilio  degli
aventi diritto, ovvero, se di importo non superiore a 10  milioni  di
lire,  sono  spediti  per  raccomandata  dalla  predetta  sezione  di
tesoreria  provinciale  all'indirizzo  del  domicilio  fiscale  degli
aventi diritto, senza obbligo di avviso.". 
  7. I soggetti che si trovano nelle condizioni  previste  dal  terzo
comma, lettere a),  d)  ed  e),  dell'articolo  30  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  possono  utilizzare  le  eccedenze  di  credito,   se
superiori  a  lire  cinque  milioni  e  non  richieste  a   rimborso,
risultanti  dalle  dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul   valore
aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991,  per
effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonche' di
beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 15 maggio 1992, saranno stabiliti gli  adempimenti
e le modalita' da osservare per avvalersi della  disposizione  recata
dal presente comma.  Coloro  che,  non  trovandosi  nelle  condizioni
richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente  comma
sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46,  terzo  comma,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. 
  8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) e' aggiunto  il
seguente numero: 
   "7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per  conto  di
agenzie  di  viaggio,  di  cui  all'articolo  74-  ter,  relativi   a
prestazioni eseguite fuori dal territorio degli  Stati  membri  della
Comunita' economica europea;". 
  9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  effettuate  nei
confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali,  inerenti
e  connesse  alla   partecipazione   all'Esposizione   internazionale
specializzata "Colombo '92", non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono  in
ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al
demanio statale delle opere di cui all'articolo  3,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 373. 
  10.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  67  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  come  modificato
dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  1992,  n.
66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla  data
di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991. 
  11. Per la prosecuzione dei lavori di  costruzione  della  diga  di
Ravedis e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi  nel  1992  e  di
lire 25 miliardi nel 1993. All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente comma si fa fronte mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,
all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  "Rifinanziamento
della legge 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e  funzionale
della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".