IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Vista la nota n. 278/VP del 6 dicembre 1990 della regione Puglia, con cui era richiesto un finanziamento per fronteggiare i danni derivati dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1989, nel comune delle Isole Tremiti e non per dissesti idrogeologici finanziabili con l'art. 1 del predetto decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Considerato che, a seguito di tale richiesta, e' stata erroneamente emessa l'ordinanza 29 marzo 1991, n. 2116/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale si concede un finanziamento di L. 3.000.000.000, sul decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Isole Tremiti, in provincia di Foggia, in localita' Pagliai e Punta del Diamante nell'isola di S. Domino; Considerato che il finanziamento di cui all'art. 1 della suddetta ordinanza n. 2116/FPC del 29 marzo 1991 e' finalizzato solamente per gli interventi dovuti a dissesti idrogeologici, di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 e non per fronteggiare i danni derivati dagli eventi sismici dell'anno 1989; Considerato pertanto che tale discordanza invalida l'ordinanza stessa; Considerato infine che, a tutt'oggi, non sono state avanzate richieste di anticipazioni; Ritenuto che sono pendenti moltissime situazioni di dissesti idrogeologici per le quali esiste un obiettivo stato di urgenza che ne imporrebbe il finanziamento; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'ordinanza n. 2116/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1991, e' revocata.