IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Vista la nota n. 278/VP del 6 dicembre 1990 della  regione  Puglia,
con  cui  era  richiesto  un  finanziamento  per fronteggiare i danni
derivati dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1989, nel comune
delle Isole Tremiti e non per dissesti idrogeologici finanziabili con
l'art. 1 del predetto decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Considerato che, a seguito di tale richiesta, e' stata erroneamente
emessa l'ordinanza 29  marzo  1991,  n.  2116/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale si concede
un finanziamento di L. 3.000.000.000, sul  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio
connesse  alle  condizioni  del suolo nel comune di Isole Tremiti, in
provincia di Foggia,  in  localita'  Pagliai  e  Punta  del  Diamante
nell'isola di S. Domino;
  Considerato  che  il finanziamento di cui all'art. 1 della suddetta
ordinanza n. 2116/FPC del 29 marzo 1991 e' finalizzato solamente  per
gli interventi dovuti a dissesti idrogeologici, di cui all'art. 1 del
decreto-legge  26  gennaio  1987, n. 8 e non per fronteggiare i danni
derivati dagli eventi sismici dell'anno 1989;
  Considerato pertanto  che  tale  discordanza  invalida  l'ordinanza
stessa;
  Considerato  infine  che,  a  tutt'oggi,  non  sono  state avanzate
richieste di anticipazioni;
  Ritenuto  che  sono  pendenti  moltissime  situazioni  di  dissesti
idrogeologici  per  le quali esiste un obiettivo stato di urgenza che
ne imporrebbe il finanziamento;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'ordinanza  n.  2116/FPC  del  29  marzo  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1991, e' revocata.