Ai   presidenti    delle    giunte
                                  regionali
                                  Ai    presidenti   delle   province
                                  autonome
                                  Agli assessorati regionali sanita'
                                  All'assessorato         agricoltura
                                  provincia autonoma di Bolzano
                                  All'assessorato  sanita'  provincia
                                  autonoma di Trento
                                  Ai commissari di Governo
                                  All'Istituto superioe di sanita'
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste
                                  Al   Ministero  dell'universita'  e
                                  della   ricerca    scientifica    e
                                  tecnologica
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al Ministero del tesoro
                                  Al Corpo forestale dello Stato
                                  Alla  Federazione  nazionale ordini
                                  veterinari italiani
                                  Al  Sindacato   medici   veterinari
                                  italiani di medicina pubblica
 La  legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione
e prevenzione del  randagismo  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991.
  Si  tratta  di  una legge quadro, in quanto da una parte disciplina
specificatamente  alcuni  aspetti  della  tutela  degli  animali   da
affezione,  in particolare modo i cani ed i gatti; mentre, dall'altra
parte, con un articolato che fissa le competenze delle regioni e  dei
comuni,  traccia  le  linee fondamentali degli interventi che bisogna
effettuare per porre in essere tutta una serie di  compiti  intesi  a
qualificare  e  sviluppare  sul  piano  zoosanitario  gli  interventi
ritenuti indispensabili per una sana e moderna zoofilia.
  Certamente, questo articolato, abbastanza denso di  proposte  e  di
impegni,  non  ha  trascurato l'intervento finanziario a carico dello
Stato: e' stato istituito un fondo per l'attuazione di questa  legge;
seppur  ancora  modesto  il  suddetto  fondo, in questa prima fase di
attuazione   delle   norme,   vuole   essere   di   stimolo   e    di
compartecipazione  ai  settori d'intervento individuati a livello lo-
cale.
  I problemi maggiormente in evidenza riguardano la limitazione delle
nascite  che  deve  essere  favorita  ed  incentivata  per  contenere
l'espandersi  della  popolazione  dei  cani e dei gatti. In proposito
occorre precisare che gli interventi di  controllo  delle  nascite  e
sterilizzazione  dei cani e gatti sono attribuiti alla competenza dei
servizi veterinari delle unita' sanitarie locali.
  Sara' opportuno che ogni unita' sanitaria locale sia dotata  di  un
ambulatorio  veterinario  o  di  una  struttura assimilata, che possa
offrire tutte le prestazioni ed avere il materiale di supporto per il
trattamento profilattico obbligatorio previsto dalla legge.
  E'  vietata  la soppressione dei cani, se non in casi particolari e
giustificati e pertanto viene abolito l'art. 85  del  regolamento  di
polizia  veterinaria  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
320/1954)  che  prescriveva  un  diverso  destino  finale  dei   cani
catturati.
  Si  prevede  altresi'  la  necessita'  del  risanamento  dei canili
esistenti,  strutture  gia'  previste  dall'art.  84  del   precitato
regolamento,   che   risultano  largamente  inadeguate  alle  attuali
esigenze di stabulazione.
  L'innovazione consiste nell'obbligo di costruire rifugi  per  cani,
da  tenere  costantemente  sotto  il  controllo sanitario dei servizi
veterinari della unita'  sanitaria  locale,  i  quali,  tra  l'altro,
debbono garantire il servizio di pronto soccorso.
  Del  resto gia' il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979 ha anticipato principi e concetti di comportamento dell'uomo nei
confronti  degli  animali  da  compagnia  che  comportavano  concreti
interventi  amministrativi  ed organizzativi da parte delle autorita'
sanitarie locali.
  Le regioni entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  n.
281/1991,  debbono adeguare la loro normativa alle disposizioni della
legge sopracitata.
  Considerato che la maggior parte delle regioni hanno gia' in vigore
una propria  legge  sull'anagrafe  canina  e/o  randagismo,  dovrebbe
risultare agevole l'adeguamento normativo di che trattasi. Cosi' come
adottare  un  programma  di  prevenzione  del  randagismo  al fine di
mettere in evidenza, a livello locale, quei valori di sensibilita'  e
di  consapevolezza,  posto  che  l'atteggiamento  zoofilo e' un fatto
culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello.
  Non bisogna dimenticare che il  rapporto  affettivo  con  l'animale
costituisce  una  necessita'  per  il  genere  umano e pertanto detto
rapporto richiede un intervento qualificato e responsabile in  quanto
attiene alla gestione di aspetti etici e sentimentali.
  Si  confida  pertanto  nelle  azioni che verranno poste in essere a
livello regionale, con la realizzazione di strutture  sufficienti  in
grado  di  gestire  la normativa ad ogni livello, sulla base anche di
una esatta identificazione delle competenze.
  Torna opportuno ricordare che  per  poter  acquisire  gli  elementi
necessari  per la ripartizione del fondo di attuazione della legge n.
281/1991 sono stati richiesti agli assessorati regionali alla sanita'
i seguenti dati relativi al proprio territorio:
   quantita' numerica della popolazione dei cani;
   quantita' numerica della popolazione dei gatti;
   numero dei canili comunali attualmente esistenti e funzionanti;
   esigenze di costruzione di nuovi rifugi per cani.
  I suddetti elementi  saranno  elaborati  e  potranno  servire  alla
ripartizione  dei  relativi  fondi  anche  per  gli  anni  finanziari
successivi.
  La legge quadro indicata in  oggetto  prevede  all'art.  5  che  le
entrate  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  comminate per la
violazione delle norme sugli animali d'affezione  e  prevenzione  del
randagismo, confluiscano nel fondo istituito con il successivo art. 8
per l'attuazione della stessa legge n. 281/1991.
  Al  fine  di  consentire  l'esatta applicazione dell'art. 5, questo
Ministero ha richiesto al Ministero del tesoro  l'istituzione  di  un
c/c postale per permettere il versamento all'erario dello Stato delle
predette entrate.
  Il  Ministero del tesoro ha disposto che le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della legge n.  281/1991
siano  versate  sul conto corrente postale della sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Viterbo, per la  successiva  emissione  di
quietanze  cumulative  imputate  al  bilancio dello Stato - capo XX -
cap. 2525 - Sanita' (c/c postale n. 11580016 - Tesoreria Viterbo).
  Correlato con il capitolo di  entrata,  e'  stato  istituito  nello
stato di previsione della spesa di questo Ministero il cap. 4060, con
la seguente dizione:
  "Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  per  la  realizzazione degli interventi in materia di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
  La ripartizione dei fondi alle regioni e province autonome avverra'
sulla base dei criteri previsti dall'art. 8  della  stessa  legge  n.
281/1991.
  Si   confida   sullo   spirito   di   collaborazione   di   codeste
amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, al fine
di realizzare i propositi che il legislatore ha fissato  nella  legge
n. 281/1991.
                                              Il Ministro: DE LORENZO