IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante  disposizioni  per
la  ricostruzione  e  la  rinascita  delle  zone colpite dagli eventi
sismici del dicembre 1990  nelle  province  di  Siracusa,  Catania  e
Ragusa;
  Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4  febbraio  1992,  concernente  la
disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione
e  ricostruzione  degli  edifici  di  uso  abitativo  danneggiati   o
distrutti dai predetti eventi sismici;
  Vista  l'ordinanza  n.  2056/FPC  del  17 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990;
  Considerato che pervengono al Dipartimento ed alle prefetture della
Sicilia orientale numerose richieste di proroga del  termine  per  la
presentazione  della  domanda  di  contributo  previsto dall'art. 12,
quarto comma, della precitata ordinanza n. 2212/FPC  del  3  febbraio
1992, nonche' richieste di chiarimenti sull'applicazione delle norme,
anche  di carattere tecnico, previste dall'ordinanza stessa e vengono
formulati quesiti di varia natura;
  Ravvisata l'opportunita' di accogliere le predette  richieste  allo
scopo  di  consentire  un  corretto  svolgimento delle procedure, con
uniformita' di indirizzo interpretativo nella  fase  attuativa  degli
interventi;
  Ritenuto   che  il  termine  di  cui  all'art.  12,  quarto  comma,
dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 possa essere prorogato
di sessanta giorni;
  Ritenuto altresi' di dover  chiarire  che  ai  sensi  dell'art.  2,
quarto  comma, lettera a), dell'ordinanza n. 2212/FPC del 13 febbraio
1992, l'unita' immobiliare distrutta o da demolire e'  ammissibile  a
contributo  fino  ad  un  massimo di superficie di 110 metri quadrati
utili abitabili;
  Ritenuto di provvedere alla nomina di una commissione  che  esamini
quesiti e richieste di chiarimento e formuli altresi', se necessario,
eventuali proposte di modifica o integrazione normativa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine per la presentazione della domanda di contributo di cui
al quarto  comma  dell'art.  12  dell'ordinanza  n.  2212/FPC  del  3
febbraio  1992  e' elevato da centoventi giorni a centottanta giorni,
decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza medesima.