IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa; Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dai predetti eventi sismici; Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990; Considerato che pervengono al Dipartimento ed alle prefetture della Sicilia orientale numerose richieste di proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo previsto dall'art. 12, quarto comma, della precitata ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, nonche' richieste di chiarimenti sull'applicazione delle norme, anche di carattere tecnico, previste dall'ordinanza stessa e vengono formulati quesiti di varia natura; Ravvisata l'opportunita' di accogliere le predette richieste allo scopo di consentire un corretto svolgimento delle procedure, con uniformita' di indirizzo interpretativo nella fase attuativa degli interventi; Ritenuto che il termine di cui all'art. 12, quarto comma, dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 possa essere prorogato di sessanta giorni; Ritenuto altresi' di dover chiarire che ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera a), dell'ordinanza n. 2212/FPC del 13 febbraio 1992, l'unita' immobiliare distrutta o da demolire e' ammissibile a contributo fino ad un massimo di superficie di 110 metri quadrati utili abitabili; Ritenuto di provvedere alla nomina di una commissione che esamini quesiti e richieste di chiarimento e formuli altresi', se necessario, eventuali proposte di modifica o integrazione normativa; Dispone: Art. 1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al quarto comma dell'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' elevato da centoventi giorni a centottanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza medesima.