Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 25  marzo  1992,  ha
adottato  la  seguente deliberazione, relativa al coordinamento delle
iniziative per l'attuazione  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  19,
recante  norme  per  lo  sviluppo  delle attivita' economiche e della
cooperazione  internazionale  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
della  provincia  di  Belluno  e  delle aree limitrofe, nonche' della
legge 26 febbraio 1992,  n.  212,  sulla  cooperazione  con  i  Paesi
dell'Europa centrale ed orientale.
   (1)  L'art.  1,  comma  2,  della  legge  9  gennaio  1991, n. 19,
(denominata "per le aree  di  confine")  individua  in  un  programma
nazionale  di  interventi  nell'Italia nord-orientale (Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto),  coerente  con  gli  interessi
della  CEE,  lo  strumento programmatorio ed esecutivo per concorrere
efficacemente  a  dotare  l'intero  nord-est  "degli  strumenti   che
permettano  di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con
l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale  e  balcanica,  nonche'  l'ex
Unione Sovietica".
   (2)  L'art.  1,  comma  3,  della  stessa legge n. 19/1991 prevede
espressamente  che,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  e  dei
progetti  previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri convochi
una  apposita  conferenza  di  servizi,  d'intesa  con   le   regioni
dell'Italia  nord-orientale,  i  rappresentanti delle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici interessati.
   Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di  tutti
i  soggetti  partecipanti,  sostituiscono  ad  ogni  effetto gli atti
d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le  approvazioni  ed  i  nulla
osta previsti da leggi statali e regionali, fatte alcune eccezioni.
   (3)  Tutto  cio' premesso, e' necessario dare sollecita attuazione
alle previsioni di legge, tenuto conto dell'urgenza di accentuare  la
presenza  degli  interessi  italiani  in Europa centro-orientale e di
dare  concreta  attuazione  ai  progetti  prioritari  dell'iniziativa
Europa  centrale (ex esagonale) e delle Comunita' di lavoro regionali
Alpe Adria, Arge Alp e Medio e Basso Adriatico.
   (4) Il nord-est e' stato indicato  dalla  legge  n.  19/1991  come
l'area  nazionale che ha piu' elevate opportunita' e potenzialita' di
valorizzare la  presenza  italiana  in  questa  parte  d'Europa.  Per
coerenza  normativa,  anche  la successiva legge 26 febbraio 1992, n.
212, ha ribadito  queste  scelte  dove  indica  come  prioritari  gli
interventi  individuati  nell'ambito  del programma di collaborazione
economica  con  i  Paesi  dell'iniziativa   esagonale   (ora   Europa
centrale),  nonche'  i  programmi esecutivi in sede di collaborazione
multilaterale interregionale.
   (5) In questo contesto  assumono  rilievo  prioritario  tutti  gli
interventi  in  campo  infrastrutturale,  dei  trasporti, del sistema
industriale   e   finanziario,   dei    servizi,    della    ricerca,
dell'universita',  della  tutela  dell'ambiente,  che  rafforzino  il
sistema del Nord-Est italiano rispetto agli impegnativi obiettivi  di
internazionalita' e di integrazione europea.
   Per una piu' organica definizione di tali priorita', ai fini della
predisposizione  del programma nazionale per l'Italia nord-orientale,
verra' prevista la partecipazione  della  limitrofa  regione  Emilia-
Romagna  alla  conferenza  di  servizi di cui al punto 3, nonche' per
quanto  di comune interesse alle procedure di cui al punto 6, lettera
f).
   (6) Per le finalita' della legge n. 19/1991 e per la realizzazione
del programma nazionale da  essa  previsto,  da  concordare  in  sede
dell'apposita conferenza di servizi, il Consiglio dei Ministri:
     a)  prende visione delle indicazioni preliminari finora avanzate
dalle regioni e province autonome dell'Italia nord-orientale ai  fini
della  predisposizione  del  programma  nazionale  di cui all'art. 1,
comma 2, della legge n. 19/1991;
     b) richiama l'attenzione del  Presidente  del  Consiglio  o  del
Ministro  da  lui delegato sull'esigenza di curare l'elaborazione del
programma e la sua attuazione per quanto di competenza  dello  Stato,
d'intesa   con   il  Ministero  degli  affari  esteri  e  le  regioni
interessate;
     c) affida alle regioni  e  alle  province  autonome  dell'Italia
nord-orientale  (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto e
province di Trento e Bolzano) la  predisposizione  tempestiva  di  un
documento progettuale dettagliato e documentato, sia sotto il profilo
tecnico  che  finanziario, per l'attivita' del centro di cui all'art.
2, comma 9, della legge n. 19/1991;
      d)  affida  al  Cipet  (Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  nel  trasporto),  d'intesa  con le regioni
interessate, l'elaborazione e l'approvazione di un apposito documento
sulle  infrastrutture  di  rilevanza  internazionale,   quale   parte
integrante del Piano generale dei trasporti;
     e)  richiama  l'attenzione  delle  amministrazioni  dello Stato,
delle regioni e degli enti locali che fanno parte della conferenza di
servizi  sulla  necessita'  della  predisposizione  di  un  documento
finanziario,  nel  quale  siano  indicate  le risorse di bilancio che
verranno destinate alla realizzazione del programma nazionale, con un
piano di interventi a medio e lungo termine,  al  quale  vincolare  i
finanziamenti  ordinari  e straordinari che verranno conseguentemente
stabiliti;
     f) invita i presidenti delle regioni e delle province  autonome,
di  cui all'art. 1 della legge n. 19/1991 e all'art. 6 della legge n.
212/1992, a coordinare,  mediante  un  apposito  comitato,  tutte  le
iniziative e gli adempimenti comuni previsti dalle norme, assicurando
in tal modo tempestivita' ed efficacia all'attivita' della conferenza
di  servizi,  d'intesa  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con il Ministero per gli affari regionali e con  il  Ministero  degli
affari esteri.