IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 7 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156,  come
sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  1  agosto 1984 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'
per  l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei
servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente
l'approvazione  del  regolamento  di   servizio   per   l'abbonamento
telefonico;
  Visto   il   piano  regolatore  nazionale  delle  telecomunicazioni
approvato con decreto ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990;
  Visto il  decreto  ministeriale  24  luglio  1990,  concernente  la
tariffazione  dei  servizi telefonici supplementari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1991,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12
del  15  gennaio  1991,  concernente  l'adeguamento   delle   tariffe
telefoniche nazionali;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
gennaio 1991 sopra citato ha definito i criteri per l'introduzione in
via  sperimentale  delle  tariffe  per  i  collegamenti  ad   elevata
intensita' di traffico;
  Sentito   il  consiglio  di  amminitrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti  e  con  le
esigenze   del  pubblico  servizio  e'  consentito,  per  un  periodo
sperimentale di un anno,  l'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica
commutata attraverso collegamenti ad elevata intensita' di traffico.
  2. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti per i collegamenti ad
elevata intensita' di traffico sono stabiliti nella tabella allegata,
che costituisce parte integrante del presente decreto.