IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  28  gennaio  1991, n. 27, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1991,  n.  102,  concernente
l'assoggettamento  ad  imposta sostitutiva delle plusvalenze, diverse
da  quelle  conseguite   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,
realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  di  azioni, quote
rappresentative  del  capitale  o   del   patrimonio   e   di   altre
partecipazioni  analoghe,  nonche' dei certificati rappresentativi di
partecipazione in societa', associazioni,  enti  ed  altri  organismi
nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione
ed  ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso a
predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a  premio  e  da
compravendita a pronti o a termine;
  Visto  il  comma  1  dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 27 del
1991,   che   disciplina   gli   adempimenti    degli    intermediari
professionali,  delle  societa' emittenti che intervengono anche come
acquirenti ovvero in qualita' di soggetti obbligati alle  annotazioni
dei trasferimenti di quote sociali e dei notai che intervengono nelle
operazioni di cessione suddette;
  Visto  il  comma  3  dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 27 del
1991, in base al quale con decreti del Ministro delle finanze possono
essere  stabilite  particolari  modalita'  per  l'adempimento   degli
obblighi di comunicazione annuale all'amministrazione finanziaria dei
dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente
ad  esclusione  di  quelle per le quali e' stata esercitata l'opzione
prevista dall'art. 3, comma 2 e di quelle non  imponibili  anche  per
effetto  di  convenzioni  internazionali,  effettuate da soggetti non
residenti;
  Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle citate norme;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli intermediari professionali, le societa' emittenti ed i notai
devono effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  25  marzo  1991,  n. 102, entro il 30 aprile di ciascun
anno, utilizzando modelli redatti in conformita' a  quelli  riportati
negli allegati 1 e 2.
  2.  Per  ogni  comunicazione  riguardante  le operazioni effettuate
nell'anno  precedente,  il   soggetto   obbligato   ad   inviare   la
comunicazione  stessa deve compilare il modello di trasmissione ISP/1
(allegato 1) nel quale vanno indicati i propri dati identificativi  e
di  residenza  e,  per  ciascun  cedente,  un  elenco  contenente  il
dettaglio delle  singole  operazioni.  Detti  elenchi  devono  essere
redatti  su  modelli  o tabulati a stampa non prefincati, conformi al
modello ISP/2 (allegato 2). I modelli o i tabulati possono  contenere
anche un numero di operazioni maggiore rispetto a quello previsto nel
modello   ISP/2,   purche'  predisposti  nella  rigorosa  sostanziale
aderenza a tutte le voci del  suddetto  modello,  alla  sequenza  dei
campi  e  alle  relative modalita' di compilazione. I fogli compilati
per uno stesso cedente devono essere numerati progressivamente.
  3.   I  modelli  di  trasmissione  e  di  dettaglio  devono  essere
sottoscritti  dal  soggetto  che  e'   obbligato   ad   eseguire   la
comunicazione ovvero dal rappresentante legale o dalla persona che ne
e' autorizzata e devono essere trasmessi a mezzo raccomandata postale
al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette,
via Mario Carucci n. 99, c.a.p. 00143, Roma.
  4.  Gli intermediari professionali, le societa' emittenti e i notai
possono effettuare le  predette  comunicazioni  anziche'  su  modelli
cartacei,  mediante  invio dei dati su supporti magnetici predisposti
secondo le modalita' di registrazione e le  caratteristiche  tecniche
descritte nell'allegato 3. I supporti magnetici devono essere inviati
al predetto centro informativo della Direzione generale delle imposte
dirette  unitamente  al  modello di trasmissione di cui al precedente
comma 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 marzo 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA