IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia,  di
ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000  miliardi,  dispone  che  al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della
spesa ammissibile risultante dal progetto,  con  la  B.E.I.,  con  la
Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure  da  stabilirsi  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
  Visto l'art. 3 del  proprio  decreto  emesso  di  concerto  con  il
Ministro  della  sanita'  in  data  5 dicembre 1991 e registrato alla
Corte dei conti il 27 febbraio 1992, registro n. 10, foglio n.    91,
il  quale  ha  stabilito  che,  per le operazioni di mutuo regolate a
tasso variabile, la misura  massima  del  tasso  di  interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e  dalla  media
mensile   aritmetica   semplice  dei  tassi  giornalieri  della  lira
interbancaria tre mesi lettera, rilevati  dal  comitato  di  gestione
mercato  telematico  dei depositi interbancari, con una maggiorazione
dello 0,75;
  Visto il citato art. 3 del summenzionato decreto  ministeriale  con
il   quale  viene  stabilito  che  al  tasso  come  sopra  calcolato,
arrotondato, se necessario, per eccesso o  per  difetto,  allo  0,05%
piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione  mercato  telematico   dei   depositi   interbancari   hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dal
decreto ministeriale del 5 dicembre 1991:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 12,82%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 11,9250%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei  tassi  giornalieri  della lira interbancaria tre mesi lettera va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni  di  mutuo
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolate a tasso
variabile, e' pari al 12,75%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1›
gennaio-30 giugno 1992 e' pari al 13,55%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1992
                                                   Il Ministro: CARLI