IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante  la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto  l'art.  15 della stessa legge, con cui e' stato istituito un
Fondo nazionale di garanzia per la tutela  dei  crediti  vantati  dai
clienti  nei  confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e
degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attivita'
di intermediazione in valori mobiliari;
  Considerato che lo stesso art.  15  dispone  che  il  Ministro  del
tesoro  su  proposta  della  Consob,  formulata d'intesa con la Banca
d'Italia,   determina   con   proprio   decreto   le   modalita'   di
organizzazione  e  di  funzionamento del Fondo, nonche' la misura del
contributo, i casi, le modalita' ed i limiti di intervento del  Fondo
e le norme per la gestione e l'investimento delle attivita' del Fondo
stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  30 settembre 1991 recante la
disciplina di organizzazione e di funzionamento  del  predetto  Fondo
nazionale  di  garanzia,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 1991;
  Considerato che l'ultimo comma del summenzionato art. 15 stabilisce
che deve essere previsto  il  trasferimento  al  Fondo  nazionale  di
garanzia  della  quota  parte  dei fondi comuni di cui all'art. 7 del
regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge  5
gennaio  1933,  n.  118,  spettante  ad ogni singolo agente di cambio
partecipante alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione
di quanto dovuto al Fondo stesso da parte delle medesime societa';
  Vista la lettera n. 92001405 del 5  marzo  1992  con  la  quale  la
Consob ha proposto una integrazione della disciplina di cui al citato
decreto ministeriale 30 settembre 1991, al fine di dare attuazione al
disposto  del ripetuto art. 15, ultimo comma, nonche' la sostituzione
della tabella annessa al medesimo decreto ministeriale;
  Vista la lettera n. 54895 del 3 marzo 1992, con la quale  la  Banca
d'Italia  ha  manifestato  la  propria intesa in ordine alla proposta
della Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto l'espressione:
    a) "Legge" indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    b) "Fondo" indica il Fondo nazionale di garanzia di cui  all'art.
15 della legge.