IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;
Visto il parere espresso in data 29 gennaio 1992 dalla regione
Calabria;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;
Visti i pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione
affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio
1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le
riforme istituzionali e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Crotone nell'ambito della regione
Calabria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si trascrive il testo degli articoli 128 e 133 della
medesima Costituzione:
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni".
"Art. 133. - Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito
di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei comuni sentita la stessa regione.
La regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
- Gli articoli 16 e 63 della legge n. 142/1990
(Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recitano:
"Art. 16 (Circondari e revisione delle circoscrizioni
provinciali). - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza
e peculiarita' del territorio, alle esigenze della
popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo'
disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare
gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano
l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione,
tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere
alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei
rapporti sociali, economici e culturali della popolazione
residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere
dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche'
per le attivita' produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa
favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del
territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte
di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza
dei comuni dell'area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva
dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti
dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore
a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle
nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione
trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse
finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della
Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d)
del comma 2".
"Art. 63 (Delega al Governo per la prima revisione delle
circoscrizioni provinciali). - 1. Ai fini della prima
applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il
Governo e' delegato ad emanare, nel termine di due anni
dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province
conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree
metropolitane effettuata dalla regione.
2 Il Governo e' altresi' delegato, entro lo stesso
termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione
di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al
comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla
data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale
iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed e'
gia' stato deliberato il parere favorevole da parte della
regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e
Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle
circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con
l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e
accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla
presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti
alle regioni interessate ed alle competenti commissioni
parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le
regioni e le commissioni parlamentari permanenti esprimono
i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in
lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
l'accantonamento 'Istituzione di nuove province'.
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene
iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le
spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto
all'autorizzazione di cui al comma 5, dovra' risultare
coperto".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".