IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  127  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  il  quale
stabilisce  che  per  i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  ottobre   1985   recante   la
regolamentazione    della    "gestione   per   conto   dello   Stato"
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  dei  dipendenti   statali
attuata  dall'INAIL,  il  quale  ai commi secondo e terzo dell'art. 2
prevede che le  amministrazioni  dello  Stato  rimborsino  all'INAIL,
oltre  che  le  prestazioni  assicurative  erogate a norma del citato
testo unico e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  anche  le
spese  generali  di amministrazione e le spese medico-legali, nonche'
le spese generali di amministrazione delle rendite,  secondo  importi
unitari  calcolati  in  funzione,  rispettivamente,  del numero degli
infortuni e del numero delle rendite afferenti la "gestione per conto
dello Stato", rispetto ai dati complessivi della  gestione  industria
dell'Istituto;
  Visto  il comma quarto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale,
che stabilisce che gli importi unitari come sopra  determinati,  sono
approvati  dal  Ministero  del  tesoro, di concerto col Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base  del  conto  consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
  Considerato  che dalle risultanze relative all'esercizio 1990 della
gestione industria emerge che sono imputabili alla  gestione  di  che
trattasi  quali  spese  generali  di amministrazione medico-legali ed
integrative lire 19.971.824.030 a fronte di 26.857 casi di infortunio
denunciati, e quali spese generali di amministrazione  delle  rendite
L. 865.708.228 a fronte di 16.184 rendite gestite;
                              Decreta:
  Gli  importi  unitari  delle  spese  generali  di  amministrazione,
scaturenti dalla "gestione per conto dello Stato" gestita dall'INAIL,
che  le  amministrazioni  statali  interessate   debbono   rimborsare
annualmente  al  predetto  Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti,  per  l'esercizio  1990
nella seguente misura:
   L.  743.636  per ogni infortunio denunciato, per spese generali di
amministrazione medico-legali ed integrative;
   L. 53.492 per ogni  rendita  in  vigore,  per  spese  generali  di
amministrazione delle rendite.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 marzo 1992
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        CARLI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
         MARINI