IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente "Attuazione  del
contratto    collettivo    nazionale    di   lavoro   del   personale
autoferrotranviario ed internavigatore  per  il  triennio  1985-1987,
agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure";
  Considerato  che  con  l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270
del 1988, si dispone che il versamento al  Fondo  di  previdenza  del
personale  addetto  ai pubblici servizi di trasporto dell'importo del
valore tecnico delle mensilita'  di  pensione,  da  corrispondere  al
personale  inidoneo  collocato a riposo, venga effettuato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro;
  Considerato che con lettera  n.  13/7174/PM  del  27  luglio  1989,
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  ha quantificato il
valore tecnico delle  mensilita'  di  pensione  da  corrispondere  al
personale inidoneo collocato a riposo, per il quinquennio 1988-1992;
  Visti  i  precedenti  decreti  20  novembre 1989 e 12 dicembre 1990
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n.  50  del  1›
marzo 1990 e n. 85 dell'11 aprile 1991, con i quali e' stato disposto
il versamento di 600 miliardi di lire per il triennio 1988-1990;
  Vista  la  lettera  n. 13/7853/PM del 28 ottobre 1991, con la quale
l'istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato  di  aver
aggiornato  la  precedente  quantificazione  del valore tecnico delle
mensilita' di pensione, per il quinquennio  1988-1992,  in  relazione
alla  variazione  dei  programmi  di esodo per effetto della sentenza
della Corte costituzionale  n.  60/1991  e  alla  lievitazione  delle
retribuzioni pensionabili dei soggetti interessati;
  Considerato  che dal predetto aggiornamento risulta che la quota di
onere a carico dello Stato per l'anno 1991  ammonta  a  lire  185.634
milioni,  cui  si  aggiunge  l'importo  di  49.633  milioni  di  lire
residuato dalle somme ammesse a rimborso per gli anni precedenti, per
cui si rende necessario il completo utilizzo  dello  stanziamento  di
200  miliardi  di lire stabilito per l'anno 1991, salvo conguaglio da
effettuarsi in sede di liquidazione definitiva delle pensioni;
                              Decreta:
  L'importo da versare al Fondo di previdenza del  personale  addetto
ai pubblici servizi di trasporto e' stabilito per l'anno 1991 in lire
200 miliardi.
  Il  predetto versamento fara' carico allo stanziamento iscritto per
l'anno 1991 nel cap. 3662 (ex cap. 3653) dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Il  presente  decreto  e' sottoposto al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti.
   Roma, 18 dicembre 1991
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                     MARINI
p. Il Ministro del tesoro
          FOTI
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1992
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 11