IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, con legge 29 gennaio 1992, n. 35, che riguarda la trasformazione in societa' per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici nonche' delle aziende autonome statali, da attuarsi in conformita' agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE; Atteso che occorre stabilire gli anzidetti indirizzi di politica economica ed industriale nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza; Visti i risultati degli studi effettuati in materia di privatizzazioni delle commissioni nominate dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali; Tenuto conto della necessita' di stabilire indirizzi di politica economica ed industriale in linea con le indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria 1992-1994 e nella relazione previsionale e programmatica 1992; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti; Determina i seguenti indirizzi generali: 1) la trasformazione in societa' per azioni degli enti pubblici economici e delle aziende autonome statali rappresenta la prima fase di un piu' complesso processo di privatizzazione che prevede il successivo collocamento sul mercato di quote del settore pubblico dell'economia; 2) la trasformazione in societa' per azioni e' di per se' obiettivo strategico che dovra' essere perseguito con la massima tempestivita', al fine di procedere alla necessaria razionalizzazione del sistema degli enti e delle aziende pubblici statali e per maggiormente impegnarne la gestione a criteri di economicita' ed efficienza secondo le regole del mercato, contribuendo, anche per questo aspetto, a dare attuazione al previsto processo di risanamento della finanza pubblica; 3) il riassetto e la razionalizzazione delle forme di svolgimento dell'attivita' economica da parte dello Stato vanno perseguiti anche alla luce dell'imminente completamento del mercato unico europeo che impone il progressivo miglioramento della competitivita' del sistema produttivo italiano; 4) deve essere altresi' impostato ed avviato, con la gradualita' richiesta dalle diverse situazioni patrimoniali, economiche e produttive, un programma di cessioni e di collocamenti sui mercati delle azioni delle societa' che deriveranno dalla prevista trasformazione; 5) i collocamenti sui mercati dovranno avvenire in conformita' alla legge 18 febbraio 1992, n. 149 e garantire la piu' ampia diffusione dell'azionariato fra il pubblico per favorire, secondo quanto previsto dall'art. 47 della Costituzione, l'accesso del risparmio popolare all'investimento nei grandi complessi produttivi del Paese; 6) il processo di trasformazione dovra' avvenire in un quadro di regole e criteri omogenei che assicuri efficienza, efficacia e trasparenza. Conseguentemente, il CIPE; Considerate le obiettive difficolta' che l'attuazione e il completamento del processo di privatizzazione dovranno superare a causa sia della notevole eterogeneita' dei soggetti destinatari della normativa, sia della grande diversita' che caratterizza la natura, la forma e la causa di costituzione di ciascun ente e azienda, sia della stratificazione dei compiti e delle funzioni prodottasi nel tempo in ragione degli specifici momenti e situazioni attraversati dall'economia italiana, sia della dimensione dei mercati azionari nazionali; Rilevato che gli obiettivi richiamati e le iniziative necessarie per conseguirli sono coerenti con gli impegni che il Governo italiano ha preso nei confronti della Comunita' europea per una ristrutturazione dei rapporti tra lo Stato e l'area pubblica dell'economia; Premesso che il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35, indica espressamente gli enti di gestione delle partecipazioni statali e le aziende autonome statali e che gli enti pubblici economici, diversi dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sono individuabili negli enti pubblici definiti economici dalla legge, nonche' in quelli che svolgono in tutto o in parte attivita' produttive anche nel campo dei servizi e in quelli di promozione economica; Premesso altresi' che nella presente delibera si intende rispettivamente: per "Enti", tutti gli enti pubblici economici, ivi compresi gli enti di gestione delle partecipazioni statali; per "Aziende", tutte le aziende autonome statali; per "Societa'", le societa' per azioni che deriveranno dalla trasformazione; per "Ministri competenti", i Ministri che, ai sensi della legislazione vigente, hanno i poteri di indirizzo e vigilanza sugli enti e sulle aziende richiamate dal decreto-legge n. 386/1991 convertito in legge n. 35/1992; Delibera: 1. Tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali, le aziende autonome statali, gli enti portuali, gli enti fieristici, nonche' i seguenti altri enti: ENEL, Ente Ferrovie dello Stato, ICE, INA, SACE, SIAE, sono tenuti a predisporre un programma per la trasformazione in societa' per azioni da trasmettere al Ministero competente ed inoltre al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze, e al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera. 2. Il programma dovra' contenere precise indicazioni sui criteri, tempi e modalita' di attuazione. Il programma dovra', inoltre, evidenziare: a) i compiti di natura pubblica propri di ogni ente o azienda; b) i servizi esercitati in concessione o in regime di riserva; c) i servizi erogati sulla base di tariffe, sovvenzioni o contributi determinati da organi dello Stato. Tale programma potra' prevedere ipotesi di cessione, scorpori di particolari attivita' a contenuto prettamente pubblicistico, scissioni, fusioni. Ciascun ente o azienda dovra' includere, se lo riterra' pertinente, una proposta di razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni azionarie detenute, indicando per ognuna di esse: le motivazioni economiche-finanziarie e la loro rilevanza ai fini del piano strategico dell'ente o dell'azienda; le possibilita' concrete di cessione parziale o totale a terzi di dette partecipazioni e rami di azienda; i vincoli alla cessione; le caratteristiche del rapporto di lavoro che fossero differenti rispetto a quelle dei rapporti privati assimilabili. Il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze potranno richiedere chiarimenti ed elementi integrativi per l'istruttoria. 3. I Ministeri competenti, entro i successivi dieci giorni elaborano e trasmettono al CIPE i relativi progetti di trasformazione in societa' per azioni. 4. Il CIPE, esamina i progetti e identifica gli enti e le aziende da trasformare e avvia la procedura di trasformazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede alla comunicazione di cui al comma 3, dell'art. 1, della legge n. 35 del 1992. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente: ANDREOTTI