Alle  organizzazioni  nazionali di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  Alle regioni a statuto speciale  ed
                                  a  statuto  ordinario - Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                   Alle province autonome di Trento e
                                  Bolzano - Assessorati agricoltura e
                                  foreste
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
 Premessa.
  1.  Come e' noto con circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto successivo, n. 185, sono stati
dettati  nuovi  criteri  e  procedure  per   la   concessione   delle
agevolazioni  a  sostegno  e  sviluppo della cooperazione agricola di
rilevanza nazionale  a  valere  sull'assegnazione  al  settore  delle
risorse  finanziarie  per  l'anno  1991  recate dalla legge 10 luglio
1991, n. 201, con la quale sono state differite per il biennio 1991 e
1992 le disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752.
 1.1. E' noto, altresi', che con circolare  n.  267  del  5  novembre
1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  261 del 7 novembre
successivo, sono stati  forniti  ulteriori  chiarimenti  ad  appositi
quesiti  formulati,  nonche'  opportune  esplicitazioni  dei principi
contenuti nella richiamata circolare n. 262 anche  in  riferimento  a
situazioni   rappresentate   in   precedenti   disposizioni  all'uopo
diramate.
Utilizzazione delle risorse finanziarie 1991 e 1992.
  2. Con la messa a disposizione del settore della cooperazione delle
risorse finanziarie per il 1991, rivenienti dallo stanziamento  della
citata  legge  10  luglio  1991, n. 201, ed in applicazione di quanto
stabilito dalla relativa delibera CIPE del 2 agosto 1991 e successiva
di modifica del 31 gennaio 1992, nonche' dalla delibera CIPE  del  31
gennaio  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42 del 20
febbraio 1992,  di  assegnazione  al  settore  stesso  delle  risorse
finanziarie   per   il   1992,  si  ritiene  di  stabilire  che  alla
ripartizione delle predette risorse concorrono in via prioritaria gli
aiuti contributivi previsti per le  operazioni  di  investimento  che
ricadono negli ambiti applicativi previsti dagli articoli 1, comma 4,
e  2  del  decreto  ministeriale  12  dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1991, n.  267,  trattandosi
di  procedimenti amministrativi che alla data del 31 ottobre 1991 non
hanno trovato copertura di spesa nei  fondi  residui  della  legge  8
novembre  1986,  n.  752,  nonche'  le domande presentate entro il 15
novembre 1991 per la finanziabilita' dei progetti di  sviluppo  e  di
riequilibrio finanziario.
  2.1.  Occorre chiarire che, a causa del rilevante numero di domande
presentate entro il 15 novembre 1991, le risorse disponibili  per  il
1992  saranno  utilizzate  in  parte  per  la  finanziabilita'  delle
predette domande e nei limiti di almeno 100 miliardi per quelle  gia'
presentate  a  tale  data  ma  che possono essere rinnovate secondo i
criteri di cui al punto 2.3 entro il termine di cui al punto 4, senza
tuttavia escludere la  possibilita'  di  far  luogo  a  utilizzazioni
compensative nel quadro delle previste ripartizioni per gli anni 1991
e  1992,  allo  scopo  di  soddisfare  il maggior numero possibile di
progetti ammissibili a finanziamento.
  2.2. Ai fini della utilizzazione delle risorse del 1992 nei termini
precisati al precedente punto  2.1,  si  richiamano  le  gia'  citate
circolari  n.  262  del  5  agosto 1991 e n. 267 del 5 novembre 1991,
circa l'osservanza dei  requisiti  di  ammissibilita'  e  criteri  di
selezione,  le procedure di erogazione dei contributi, le innovazioni
procedurali,  i  vincoli  di  destinazione  e  di  non   alienazione,
l'acquisizione  dei  pareri  della regione o della provincia autonoma
territorialmente  competente,  nonche'  la  misura   dei   contributi
concedibili,  salvo  che  per la formazione dei quadri manageriali la
cui percentuale del  2%  sullo  stanziamento  dello  stesso  1992  e'
elevata al 3%.
  2.3.   Per  quanto  riguarda  le  richieste  da  rinnovare  per  le
finanziabilita' dei progetti con la disponibilita' del 1992 di cui al
punto 2.1, si  ritiene  di  stabilire  che  i  relativi  progetti  di
sviluppo   e  riequilibrio  finanziario  debbano  avere  per  oggetto
integrazioni e/o completamenti, anche  a  seguito  di  operazioni  di
concentrazione  aziendale,  di  progetti  gia' presentati entro il 15
novembre 1991 da organismi  cooperativi  che  possiedano  almeno  una
delle seguenti caratteristiche:
    a)  un  fatturato risultante dal bilancio dell'esercizio 1991 non
inferiore  a  lire  80  miliardi.   Nel   caso   di   operazioni   di
concentrazioni,  e'  ovvio  che  tale  fatturato deve risultare dalla
somma dei fatturati degli organismi cooperativi interessati;
    b) una percentuale di esportazione  dei  prodotti  trasformati  e
commercializzati  non  inferiore  al 50% del fatturato risultante dal
bilancio dell'esercizio 1991.
  Per fatturato si intendono i ricavi totali esposti nella riga 2.160
del modello 885.
  2.4. Sul punto della metodologia di  calcolo  dei  conferimenti  da
parte dei soci di prodotti e/o servizi resi, tra i quali, si precisa,
e' ricompresa l'attivita' di approvvigionamento sul mercato nazionale
di prodotti agricoli e zootecnici da utilizzare per la trasformazione
e  la commercializzazione, si chiarisce ulteriormente, in relazione a
quesiti posti a questo Ministero, che non  sono  da  comprendere,  ai
fini della determinazione della percentuale minima richiesta dei 51%,
le   attivita'  svolte  per  conto  terzi,  allorquando  la  Societa'
cooperativa  non  effettua  direttamente  gli  acquisti  ne'  procede
direttamente  alla vendita dei prodotti che vengono soltanto lavorati
e trasformati con la consegna del prodotto finito  al  terzo  per  la
commercializzazione  a suo carico e con la percezione di un compenso,
quale corrispettivo del costo sostenuto per detta limitata attivita',
ovviamente effettuata per una ottimale utilizzazione dell'impianto.
Presentazione delle domande.
  3. Le domande di rinnovo  per  il  finanziamento  dei  progetti  di
sviluppo  e  di  riequilibrio  finanziario secondo quanto previsto ai
precedenti punti, dovranno pervenire a questo Ministero  -  Direzione
generale  della  produzione agricola - Div. VII, entro e non oltre il
15  aprile  1992. Entro il suddetto termine copie della domanda e del
relativo  progetto,  se  modificato  o  integrato,  dovranno   essere
trasmesse  ai  competenti  organi  delle  regioni  e  delle  province
autonome.
  3.1. Nella domanda, a firma autenticata del legale  rappresentante,
dovranno  essere  riportati la descrizione sintetica del progetto, il
fabbisogno  per  la  totale  copertura  della  spesa,  distinta   tra
investimenti  e  riequilibrio  finanziario,  le relative modalita' di
copertura, nonche' l'elencazione dei benefici pubblici concessi negli
ultimi cinque anni o in corso di definizione da parte dello Stato e/o
delle regioni, della Comunita' economica  europea  o  di  altri  enti
erogatori.
  3.2. Alla domanda come sopra compilata dovranno essere allegati, in
duplice copia:
   1)  il  progetto  di  sviluppo  e  di riequilibrio finanziario, se
modificato o integrato;
   2) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia  notarile,  se
non presentati in precedenza;
   3)  il certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi,
dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei  propri
diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante;
   4) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro
delle cooperative;
   5) lo schema normalizzato (885) e le schede anagrafiche;
   6)  il  bilancio  dell'ultimo esercizio deliberato e depositato in
tribunale, accompagnato dalla relazione e dal verbale di approvazione
dell'assemblea,  in  copia  autenticata,  nonche'   dalla   specifica
dichiarazione  dei  sindaci o della societa' di revisione di cui alla
richiamata circolare n. 267 dle 5 novembre 1991, ovvero  il  progetto
di   bilancio   dell'ultimo   esercizio   redatto  dal  consiglio  di
amministrazione, accompagnato dalla relazione degli amministratori  e
della  soprarichiamata  specifica  dichiarazione, tenendo presenti le
nuove norme recate dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia  di
societa'   cooperative   ed   in  particolare  l'art.  15,  comma  2,
riguardante la certificazione del bilancio annuale;
   7) estratto notarile del libro soci;
   8)  elenco  soci  e  dichiarazione  in  ordine   all'entita'   dei
conferimenti  a firma del presidente del consiglio di amministrazione
e del presidente del collegio sindacale;
   9) delibera  dell'assemblea  dei  soci  che  stabilisce  l'entita'
dell'aumento  del capitale sociale e le relative modalita' e tempi di
versamento;
   10) impegno di una banca a coprire il fabbisogno  finanziario  non
coperto  dall'intervento dei soci e dal contributo dello Stato con un
finanziamento di durata almeno quinquennale, vincolato alla finalita'
per la quale e' stato richiesto il finanziamento pubblico;
   11)  dichiarazione  in  ordine   all'entita'   complessiva   delle
esportazioni  con  indicazione  della  percentuale rispetto ai ricavi
totali ed analisi del  fatturato  per  nazione  estera  a  firma  del
presidente  del  consiglio  di  amministrazione  e del presidente del
collegio sindacale.
  3.3. Si richiama, infine, la particolare attenzione degli organismi
cooperativi  interessati  alla  agevolazione  comtributiva in oggetto
sull'obbligo di compilare lo schema  normalizzato  (mod.  885)  e  la
scheda anagrafica in ogni loro parte con la massima cura e diligenza,
al  fine  di rendere agevole e spedito il procedimento di esame delle
domande, facendo presente che la non corretta e puntuale compilazione
della  suddetta  modulistica  comportera'  per   i   richiedenti   lo
slittamento  dei  termini  della relativa istruttoria amministrativa,
mentre la presentazione su modelli non conformi a quelli previsti  e'
condizione   di   irricevibilita',   qualora   gli  stessi  organismi
interessati   non   provvedano    di    propria    iniziativa    alla
regolarizzazione  entro venti giorni dalla data di scadenza di cui al
precedente punto 3.
 Interventi per la formazione dei quadri manageriali.
  4. Sono regolate dalle precedenti circolari le  azioni  finalizzate
al   potenziamento  di  banche  dati  nazionali,  alla  informazione,
formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti.
  4.1. La domanda di richiesta di contributo per il potenziamento  di
banche   dati   nazionali   nonche'  per  le  iniziative  finalizzate
all'informazione, formazione e aggiornamento dei quadri dirigenti,  a
valere   sull'assegnazione   del  1992,  dovra'  pervenire  a  questo
Ministero - Direzione generale della produzione agricola - Div.  VII,
entro il termine di cui al punto 3.
  4.2.  Nella domanda, a firma autenticata del legale rappresentante,
dovranno essere riportati la descrizione sintetica  delle  iniziative
programmate,  il  fabbisogno  di  spesa,  nonche'  l'elencazione  dei
benefici pubblici concessi o in corso di definizione  sulle  predette
iniziative.
  4.3.  Alla  domanda come sopra compilata dovra' essere allegata, in
duplice copia, la seguente documentazione:
   1) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile;
   2) il certificato del tribunale in data non anteriore a tre  mesi,
dal  quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri
diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante;
   3)  il  certificato  prefettizio   di   iscrizione   nell'apposito
registro, limitatamente alle societa' cooperative;
   4)  relazione  illustrativa  delle  iniziative  da  realizzare con
l'indicazione analitica della spesa preventivata, firmata dal  legale
rappresentante;
   5)  preventivi-offerta  per  attrezzature  da parte di tre ditte e
relativo prospetto comparativo con l'indicazione di quello  prescelto
e  delle  ragioni  della  preferenza, sottoscritto dal presidente del
consiglio di amministrazione.
Interventi creditizi a favore di cooperative  agricole  di  rilevanza
nazionale.
 5.  Per  quanto  riguarda  il  concorso  negli  interessi  sui mutui
integrativi, sono stati previsti specifici interventi con la legge n.
140 del 7 febbraio 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42  in
data  20  febbraio 1992 nonche' le relative disposizioni attuative di
cui al decreto  ministeriale  del  9  marzo  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1992 ed alla circolare 21661 in
pari data, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 20 marzo
1992.
                                * * *
  Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati
per   rendere,  con  ogni  sollecitudine,  concrete  ed  operanti  le
disposizioni della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992.
                                                   Il Ministro: GORIA