Presidenti regioni Presidenti province autonome Trento e Bolzano Assessori sanita' regioni e, per conoscenza: Commissari di Governo presso le regioni Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. - Ufficio I Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento coordinamento politiche comunitarie Ministero della marina mercantile - Ufficio di gabinetto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto Ufficio di gabinetto Segreteria Sottosegretario di Stato - Sen. Elena Marinucci Associazioni di categoria (vedere elenco allegato) Italrap - Bruxelles Commissione CEE - Direzione generale pesca - Direzione strutture - Rue Joseph II, 99 - Bruxelles Direzione generale servizi veterinari Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 88 del 14 novembre 1991, e' stata pubblicata la direttiva n. 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. Tale direttiva, che dovra' essere recepita nell'ordinamento legislativo nazionale, detta, tra l'altro, disposizioni in merito all'adeguamento delle strutture dei centri di spedizione e degli stabilimenti di depurazione alle prescrizioni minime in essa contenute. In particolare l'art. 5 di tale direttiva prevede che i centri di spedizione e gli stabilimenti di depurazione siano autorizzati all'esercizio della loro attivita' dopo che l'autorita' sanitaria lo- cale competente abbia accertato la loro conformita' alle disposizioni previste dalla direttiva medesima e riportate nell'allegato al capitolo IV. Sul piano nazionale la materia e' attualmente disciplinata, come noto, dalla legge 2 maggio 1977, n. 192 (norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi) che ha previsto l'esistenza di centri di raccolta e di impianti di depurazione dei molluschi fissando per essi determinate condizioni strutturali ed impiantistiche. Poiche' ora la citata direttiva n. 91/492 fissa nuove e piu' specifiche condizioni per la parte impiantistica e strutturale occorre che i suddetti centri e stabilimenti si uniformino a quanto richiesto dalla CEE. In base alle disposizioni contenute nell'art. 5 di detta direttiva i centri di raccolta e gli stabilimenti di depurazione che esercitavano la loro attivita' alla data del 31 dicembre 1991 possono continuare a operare con le attuali strutture in attesa del loro pieno adeguamento per un periodo di tempo che comunque non puo' oltrepassare il 31 dicembre 1995. Si precisa che qualsiasi struttura autorizzata dopo tale data deve comunque rispondere alle prescrizioni minime riportate nel capitolo IV dell'allegato della direttiva n. 91/492, fatta eccezione per quei centri di raccolta e stabilimenti di depurazione che, anche se non in esercizio alla data del 31 dicembre 1991, risultano tuttavia beneficiari di un finanziamento comunitario ai sensi del regolamento CEE n. 355/77 e del regolamento CEE n. 4042/89 del 19 dicembre 1989 per l'adeguamento delle loro strutture. Sempre in base alle disposizioni della direttiva n. 91/492/CEE possono ottenere la deroga di cui sopra soltanto i centri di raccolta e gli stabilimenti di depurazione che avranno sottoposto a questo Ministero entro il 1 luglio 1992 una specifica richiesta corredata di un piano e di un programma di lavori che precisi i termini entro i quali le strutture medesime si conformeranno ai requisiti richiesti. A questo proposito si comunica che con decisione della Commissione CEE in data 10 dicembre 1991, adottata ai sensi dell'art. 5 secondo la procedura dell'art. 12 della direttiva n. 91/492, possono costituire oggetto della deroga succitata le strutture che qui di seguito si elencano: 1) fabbricati dei locali e dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi; 2) pavimenti dei locali o dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi; 3) aree di lavoro dei locali o dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi; 4) pareti dei locali o dei reparti in cui sono manipolati o conservati i molluschi bivalvi vivi; 5) illuminazione, naturale o artificiale dei medesimi locali o reparti; 6) numero degli spogliatoi; 7) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi vivi; 8) reparto separato per la raccolta dei rifiuti; 9) locali per la conservazione dei prodotti finiti separati da quelli per la conservazione di eventuali altri prodotti della pesca; 10) serbatoi di acqua e pendenza del fondo delle vasche di depurazione. La richiesta di cui sopra, corredata da tutti gli elementi di giudizio necessari, dovra' pervenire a questo Ministero - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III, per il tramite della U.S.L. competente per territorio la quale dovra' far conoscere il proprio motivato parere in merito. Sempre in base alle disposizioni dell'art. 5 le imprese che avranno presentato a questo Ministero un piano ed un programma di lavori di ristrutturazione conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva n. 91/492 potranno eventualmente richiedere al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima, l'ammissione ai benefici comunitari ai sensi del vigente regolamento CEE n. 4042/89. Premesso quanto sopra si pregano le SS.LL. di voler interessare, attraverso i canali ritenuti piu' idonei, gli operatori economici del settore per una sollecita applicazione delle direttive come sopra in- dicate, al fine di consentire a questo Ministero l'attivazione delle procedure di informazione dei competenti servizi della Commissione CEE. p. Il Ministro: MARINUCCI