Presidenti regioni
                                  Presidenti province autonome Trento
                                  e Bolzano
                                  Assessori sanita' regioni
                                     e, per conoscenza:
                                  Commissari  di  Governo  presso  le
                                  regioni
                                  Ministero  degli  affari  esteri  -
                                  D.G.A.E. - Ufficio I
                                  Presidenza    del   Consiglio   dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per  gli
                                  affari regionali
                                  Presidenza    del   Consiglio   dei
                                  Ministri       -       Dipartimento
                                  coordinamento politiche comunitarie
                                  Ministero della marina mercantile -
                                  Ufficio di gabinetto
                                  Ministero    dell'industria,    del
                                  commercio e dell'artigianato - D.G.
                                  produzione industriale
                                  Ministero dell'ambiente  -  Ufficio
                                  di gabinetto
                                  Ufficio di gabinetto
                                  Segreteria Sottosegretario di Stato
                                  - Sen. Elena Marinucci
                                  Associazioni di categoria
                                  (vedere elenco allegato)
                                  Italrap - Bruxelles
                                  Commissione    CEE    -   Direzione
                                  generale    pesca    -    Direzione
                                  strutture  -  Rue  Joseph  II, 99 -
                                  Bruxelles
                                  Direzione     generale      servizi
                                  veterinari
 Si  porta  a  conoscenza  delle  SS.LL. che nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 88 del 14 novembre
1991, e' stata pubblicata la direttiva n.  91/492/CEE  del  Consiglio
del 15 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
  Tale   direttiva,   che  dovra'  essere  recepita  nell'ordinamento
legislativo nazionale, detta, tra  l'altro,  disposizioni  in  merito
all'adeguamento  delle  strutture  dei  centri  di spedizione e degli
stabilimenti  di  depurazione  alle  prescrizioni  minime   in   essa
contenute.
  In  particolare  l'art. 5 di tale direttiva prevede che i centri di
spedizione  e  gli  stabilimenti  di  depurazione  siano  autorizzati
all'esercizio della loro attivita' dopo che l'autorita' sanitaria lo-
cale competente abbia accertato la loro conformita' alle disposizioni
previste  dalla  direttiva  medesima  e  riportate  nell'allegato  al
capitolo IV.
  Sul  piano  nazionale  la materia e' attualmente disciplinata, come
noto, dalla legge 2 maggio 1977,  n.  192  (norme  igienico-sanitarie
concernenti  la  produzione,  il commercio e la vendita dei molluschi
eduli lamellibranchi)  che  ha  previsto  l'esistenza  di  centri  di
raccolta e di impianti di depurazione dei molluschi fissando per essi
determinate condizioni strutturali ed impiantistiche.
  Poiche'  ora  la  citata  direttiva  n.  91/492  fissa nuove e piu'
specifiche  condizioni  per  la  parte  impiantistica  e  strutturale
occorre  che  i suddetti centri e stabilimenti si uniformino a quanto
richiesto dalla CEE.
  In base alle disposizioni contenute nell'art. 5 di detta  direttiva
i   centri   di  raccolta  e  gli  stabilimenti  di  depurazione  che
esercitavano la loro attivita' alla data del 31 dicembre 1991 possono
continuare a operare con le attuali  strutture  in  attesa  del  loro
pieno  adeguamento  per  un  periodo  di  tempo che comunque non puo'
oltrepassare il 31 dicembre 1995.
  Si precisa che qualsiasi struttura autorizzata dopo tale data  deve
comunque  rispondere  alle prescrizioni minime riportate nel capitolo
IV dell'allegato della direttiva n. 91/492, fatta eccezione per  quei
centri di raccolta e stabilimenti di depurazione che, anche se non in
esercizio   alla  data  del  31  dicembre  1991,  risultano  tuttavia
beneficiari di un finanziamento comunitario ai sensi del  regolamento
CEE  n.  355/77 e del regolamento CEE n. 4042/89 del 19 dicembre 1989
per l'adeguamento delle loro strutture.
  Sempre in base alle  disposizioni  della  direttiva  n.  91/492/CEE
possono ottenere la deroga di cui sopra soltanto i centri di raccolta
e  gli  stabilimenti  di  depurazione che avranno sottoposto a questo
Ministero entro il 1› luglio 1992 una specifica  richiesta  corredata
di un piano e di un programma di lavori che precisi i termini entro i
quali le strutture medesime si conformeranno ai requisiti richiesti.
  A  questo proposito si comunica che con decisione della Commissione
CEE in data 10 dicembre 1991, adottata ai sensi dell'art.  5  secondo
la   procedura  dell'art.  12  della  direttiva  n.  91/492,  possono
costituire oggetto della deroga succitata le  strutture  che  qui  di
seguito si elencano:
    1)  fabbricati  dei locali e dei reparti in cui sono manipolati o
conservati i molluschi bivalvi vivi;
    2) pavimenti dei locali o dei reparti in cui  sono  manipolati  o
conservati i molluschi bivalvi vivi;
    3) aree di lavoro dei locali o dei reparti in cui sono manipolati
o conservati i molluschi bivalvi vivi;
    4)  pareti  dei  locali  o  dei  reparti in cui sono manipolati o
conservati i molluschi bivalvi vivi;
    5) illuminazione, naturale o artificiale dei  medesimi  locali  o
reparti;
    6) numero degli spogliatoi;
    7)  attrezzature  e  strumenti o rispettive superfici che possono
venire a contatto con i molluschi vivi;
    8) reparto separato per la raccolta dei rifiuti;
    9) locali per la conservazione dei prodotti  finiti  separati  da
quelli per la conservazione di eventuali altri prodotti della pesca;
   10)  serbatoi  di  acqua  e  pendenza  del  fondo  delle vasche di
depurazione.
  La  richiesta  di  cui  sopra,  corredata  da tutti gli elementi di
giudizio necessari, dovra' pervenire a questo Ministero  -  Direzione
generale igiene alimenti e nutrizione - Divisione III, per il tramite
della  U.S.L. competente per territorio la quale dovra' far conoscere
il proprio motivato parere in merito.
  Sempre in base alle disposizioni dell'art. 5 le imprese che avranno
presentato a questo Ministero un piano ed un programma di  lavori  di
ristrutturazione  conforme ai requisiti prescritti dalla direttiva n.
91/492 potranno eventualmente richiedere al  Ministero  della  marina
mercantile  -  Direzione  generale  pesca  marittima, l'ammissione ai
benefici comunitari ai sensi del vigente regolamento CEE n. 4042/89.
  Premesso quanto sopra si pregano le SS.LL.  di  voler  interessare,
attraverso i canali ritenuti piu' idonei, gli operatori economici del
settore per una sollecita applicazione delle direttive come sopra in-
dicate,  al fine di consentire a questo Ministero l'attivazione delle
procedure di informazione dei competenti  servizi  della  Commissione
CEE.
                                            p. Il Ministro: MARINUCCI