IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  32  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, che agli
effetti dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor ammette i  contribuenti  a
presentare dichiarazione integrativa in luogo di quelle omesse, o per
rettificare in aumento quelle gia' presentate;
  Visto l'art. 63, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
consente   ai   sostituti   d'imposta   di  presentare  dichiarazioni
integrative in luogo di quelle omesse o per  rettificare  in  aumento
quelle gia' presentate;
  Visti gli articoli 35 e 63, comma 9, ultimo periodo, che consentono
la definizione delle controversie relative ad infrazioni formali;
  Visto l'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
autorizza  coloro  che  hanno  perso  la  rappresentanza del soggetto
passivo o inadempiente a  presentare  apposita  istanza  per  evitare
l'applicazione  di  soprattasse  e pene pecuniarie, pagando una somma
nei modi e nei termini previsti dagli articoli da 39 a 41;
  Visti gli articoli 39, comma 1, e  63,  comma  5,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  che  prevedono  il  sistema del versamento
diretto al concessionario per il pagamento delle imposte sui redditi,
delle pene pecuniarie, delle soprattasse, delle somme dovute a  norma
dell'art.  57, comma 6, e delle ritenute alla fonte, dovute in base a
dichiarazione integrativa o ad apposita istanza;
  Visti gli articoli 39, commi 1 e 2, 59, comma 1, e 63, comma 5, che
stabiliscono i termini e le modalita' di versamento delle  imposte  e
delle ritenute dovute in base a dichiarazione integrativa;
  Visto  l'art.  41,  comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto
ministeriale  di  concerto   con   il   Ministro   del   tesoro   per
l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalita'
di riscossione;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, che stabilisce  le  modalita'  di  versamento
delle imposte e ritenute allo sportello del concessionario;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione  e  il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Ritenuta  la  necessita'  di  predisporre  un  apposito  modello di
distinta per il versamento ai concessionari delle entrate di  cui  ai
citati articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale si sono
approvate,  tra le altre, le modalita' di rendicontazione delle somme
riscosse per i versamenti diretti dei concessionari del  servizio  di
riscossione  e  il  successivo decreto 6 agosto 1990, con il quale si
sono modificate le caratteristiche del supporto magnetico da  inviare
all'Amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  gennaio  1992,  con  il quale
all'art. 4 si fissano taluni termini di versamento;
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1982, n. 174, che  ha  prorogato
alcuni termini di versamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti
al concessionario della riscossione:
   1)  delle  imposte  Irpef,  Irpeg  e  Ilor  dovute   in   base   a
dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   2)  delle  somme  dovute per la definizione di controversie aventi
per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni  che
non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione
integrativa, come disposto dall'art. 35 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413;
   3)  delle  ritenute  alla  fonte su somme e valori corrisposti dai
sostituti di imposta e delle pene pecuniarie e soprattasse, dovute in
base a dichiarazione integrativa, secondo il  disposto  dell'art.  63
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   4)  delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza
del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma  6,
della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di
soprattasse e pene  pecuniarie  previste  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi.