IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che agli effetti dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor ammette i contribuenti a presentare dichiarazione integrativa in luogo di quelle omesse, o per rettificare in aumento quelle gia' presentate; Visto l'art. 63, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente ai sostituti d'imposta di presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o per rettificare in aumento quelle gia' presentate; Visti gli articoli 35 e 63, comma 9, ultimo periodo, che consentono la definizione delle controversie relative ad infrazioni formali; Visto l'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che autorizza coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente a presentare apposita istanza per evitare l'applicazione di soprattasse e pene pecuniarie, pagando una somma nei modi e nei termini previsti dagli articoli da 39 a 41; Visti gli articoli 39, comma 1, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevedono il sistema del versamento diretto al concessionario per il pagamento delle imposte sui redditi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse, delle somme dovute a norma dell'art. 57, comma 6, e delle ritenute alla fonte, dovute in base a dichiarazione integrativa o ad apposita istanza; Visti gli articoli 39, commi 1 e 2, 59, comma 1, e 63, comma 5, che stabiliscono i termini e le modalita' di versamento delle imposte e delle ritenute dovute in base a dichiarazione integrativa; Visto l'art. 41, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di concerto con il Ministro del tesoro per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalita' di riscossione; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce le modalita' di versamento delle imposte e ritenute allo sportello del concessionario; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Ritenuta la necessita' di predisporre un apposito modello di distinta per il versamento ai concessionari delle entrate di cui ai citati articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale si sono approvate, tra le altre, le modalita' di rendicontazione delle somme riscosse per i versamenti diretti dei concessionari del servizio di riscossione e il successivo decreto 6 agosto 1990, con il quale si sono modificate le caratteristiche del supporto magnetico da inviare all'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992, con il quale all'art. 4 si fissano taluni termini di versamento; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1982, n. 174, che ha prorogato alcuni termini di versamento; Decreta: Art. 1. Sono regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti al concessionario della riscossione: 1) delle imposte Irpef, Irpeg e Ilor dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 2) delle somme dovute per la definizione di controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dall'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 3) delle ritenute alla fonte su somme e valori corrisposti dai sostituti di imposta e delle pene pecuniarie e soprattasse, dovute in base a dichiarazione integrativa, secondo il disposto dell'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 4) delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di soprattasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.