L'art.  1,  quinto  comma,  della  legge  10  luglio 1991, n. 201,
dispone che gli acquirenti, quando  acquistano  latte  bovino  da  un
produttore  privo  di  quota,  debbono  trattenere immediatamente sul
prezzo corrisposto l'ammontare del prelievo supplementare  in  vigore
nella precedente campagna lattiera.
   Per  il  periodo  1991-92  l'elenco  dei produttori titolari di un
quantitativo di riferimento e' allegato  al  decreto  ministeriale  8
agosto  1991,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991.
   Il predetto elenco sara' modificato, con provvedimento in corso di
definizione, per il periodo 1992-93.
   In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
definitivo  dei  produttori  di  latte  di  vacca,  titolari  di   un
quantitativo  individuale  di  riferimento,  per  il periodo 1992-93,
nell'ambito del regime comunitario sulle quote latte di cui  all'art.
5-quater del regolamento CEE n. 804/68, si ritiene necessario rendere
noti   i   nominativi  dei  nuovi  produttori,  che  non  comparivano
nell'elenco allegato al decreto ministeriale 8 agosto 1991.
   Quanto sopra  al  fine  di  evitare  che  a  tali  produttori  sia
applicata,   dal   1›   aprile   1992,  la  trattenuta  prevista  dal
sopramenzionato art. 1, quinto comma, della legge 10 luglio 1991,  n.
201.
   L'elenco  allegato  integra  pertanto  l'elenco  di cui al decreto
ministeriale 8 agosto 1991.