IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato del regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  19  aprile  1990  e   le   successive
integrazioni  e  modificazioni  con le quali la societa' Bayerische -
Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per azioni,  con  sede
in  Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio
della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel  ramo
I,  e  assicurativa  nel  ramo  V  di  cui  al punto A) della tabella
allegata  alla  legge  n.  742   del   22   ottobre   1986,   nonche'
l'approvazione  di  tariffe di assicurazione sulla vita e delle rela-
tive condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera n.  220135  del  15  gennaio  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  sulla  domanda  di autorizzazione presentata dall'impresa
anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;
  Viste le lettere n. 220847, n. 220848 e n. 220849 del 12 marzo 1992
con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
e  di  interesse  collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere
favorevole alla approvazione delle  tariffe  e  delle  condizioni  di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per
azioni, con  sede  in  Milano,  e'  autorizzata  ad  esercitare,  nel
territorio    della    Repubblica,    l'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa nel ramo I e assicurativa nel ramo V, di cui al  punto
A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.