IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 19 aprile 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la societa' Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per azioni, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I, e assicurativa nel ramo V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle rela- tive condizioni di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 220135 del 15 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992; Viste le lettere n. 220847, n. 220848 e n. 220849 del 12 marzo 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Decreta: Art. 1. La Bayerische - Compagnia di assicurazioni sulla vita societa' per azioni, con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I e assicurativa nel ramo V, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.