Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche  dei  formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
20 dicembre 1991;
   Viste le domande presentate dalla Cooperativa allevatori  bufalini
salernitani  in  data  30  giugno  1989 e dal Consorzio per la tutela
della mozzarella di bufala in data 13 luglio 1989, intese ad ottenere
rispettivamente il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
"Mozzarella  di  bufala della Piana del Sele" e "Mozzarella di bufala
campana", per formaggi prodotti in  territori  definibili  con  dette
denominazioni;
   Vista la comunicazione della regione Campania del 20 novembre 1991
e   la  connessa  proposta  di  disciplinare  di  produzione  per  la
denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana";
   Considerato  che  i  formaggi  in  questione  si  presentano   con
caratteristiche   chimico-fisiche   ed   organolettiche   uniformi  e
specifiche dovute per entrambi all'ambiente dal quale deriva il latte
ed alle metodologie utilizzate per ottenerli, che  sono  tradizionali
delle  zone  dove avviene l'elaborazione e che delle zone proposte la
prima risulta interclusa nella seconda;
   Considerato che  una  obiettiva  conoscenza  e  valutazione  delle
realta'  produttive  e  commerciali  proposte,  anche a seguito della
pubblica  audizione  del  29  novembre  1991,  ha   evidenziato   sia
l'esistenza  in  tutti  i  territori  sopra richiamati di un prodotto
specifico e uniforme e sia la preponderante tradizionalita'  che  sul
piano  commerciale  ha assunto la denominazione "Mozzarella di bufala
campana", rispetto alla denominazione  "Mozzarella  di  bufala  della
Piana  del  Sele",  riguardante una produzione quantitativamente piu'
limitata;
   Vista la domanda presentata successivamente dalla regione Lazio in
data 4 dicembre 1991 intesa ad ottenere l'estensione  del  territorio
di  produzione della "Mozzarella di bufala campana" ad una zona della
stessa regione Lazio, adducendo a sostegno  della  richiesta  che  in
detta  zona il prodotto ottenuto e' tradizionalmente assimilabile per
produzione e  commercializzazione  a  quello  di  cui  si  chiede  il
riconoscimento della denominazione di origine;
   Ritenuta   l'opportunita'   di   riconoscere   pertanto  una  sola
denominazione  di  origine  per  un  formaggio  che  presenta  uniche
caratteristiche di base e di evidenziare con apposite qualificazioni,
ove  ne sussistano i presupposti, la provenienza dello stesso da zone
nelle quali vengono impiegate tecniche particolari di produzione;
   Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i  requisiti
per   l'accoglimento   della   richiesta   di   riconoscimento  della
denominazione  di  origine  del  formaggio  "Mozzarella   di   bufala
campana",  le cui caratteristiche e la zona di produzione sono quelle
indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.
   Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche  dei
formaggi  potranno  essere  presentate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  parere  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
         Schema di disciplinare di produzione del formaggio
      a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana"
                               Art. 1.
   E'   riconosciuta   la  denominazione  di  origine  del  formaggio
"Mozzarella di bufala campana" il cui uso e'  riservato  al  prodotto
avente  i  requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione,
con  riguardo  ai  metodi  di  lavorazione  ed  alle  caratteristiche
organolettiche  e  merceologiche  derivanti  dall'ambiente  specifico
della zona di produzione delimitata nel successivo  art.  6  e  dalle
metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.