Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 dicembre 1991; Viste le domande presentate dalla Cooperativa allevatori bufalini salernitani in data 30 giugno 1989 e dal Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala in data 13 luglio 1989, intese ad ottenere rispettivamente il riconoscimento della denominazione di origine "Mozzarella di bufala della Piana del Sele" e "Mozzarella di bufala campana", per formaggi prodotti in territori definibili con dette denominazioni; Vista la comunicazione della regione Campania del 20 novembre 1991 e la connessa proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana"; Considerato che i formaggi in questione si presentano con caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche uniformi e specifiche dovute per entrambi all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie utilizzate per ottenerli, che sono tradizionali delle zone dove avviene l'elaborazione e che delle zone proposte la prima risulta interclusa nella seconda; Considerato che una obiettiva conoscenza e valutazione delle realta' produttive e commerciali proposte, anche a seguito della pubblica audizione del 29 novembre 1991, ha evidenziato sia l'esistenza in tutti i territori sopra richiamati di un prodotto specifico e uniforme e sia la preponderante tradizionalita' che sul piano commerciale ha assunto la denominazione "Mozzarella di bufala campana", rispetto alla denominazione "Mozzarella di bufala della Piana del Sele", riguardante una produzione quantitativamente piu' limitata; Vista la domanda presentata successivamente dalla regione Lazio in data 4 dicembre 1991 intesa ad ottenere l'estensione del territorio di produzione della "Mozzarella di bufala campana" ad una zona della stessa regione Lazio, adducendo a sostegno della richiesta che in detta zona il prodotto ottenuto e' tradizionalmente assimilabile per produzione e commercializzazione a quello di cui si chiede il riconoscimento della denominazione di origine; Ritenuta l'opportunita' di riconoscere pertanto una sola denominazione di origine per un formaggio che presenta uniche caratteristiche di base e di evidenziare con apposite qualificazioni, ove ne sussistano i presupposti, la provenienza dello stesso da zone nelle quali vengono impiegate tecniche particolari di produzione; Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Mozzarella di bufala campana", le cui caratteristiche e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione. Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Mozzarella di bufala campana" il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione, con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 6 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.