IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
  Visto l'art. 5 della legge  5  maggio  1976,  n.  325,  concernente
provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche,
con  il  quale  si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete
metalliche da L. 200;
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Visto il decreto  ministeriale  2  aprile  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 101 del 2 maggio
1991, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L.  200
dedicate alla "Flora e Fauna da salvare";
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 10 maggio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  123  del  28
maggio  1991,  concernente  le  modalita'  di  cessione  delle monete
suddette nella versione "ordinaria" ed in quella "proof";
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
  I contingenti in valore nominale delle nuove monete d'argento dedi-
cate alla "Flora e Fauna da salvare" vengono cosi' stabiliti:
   L. 29.750.000 per le monete da L. 500 pari a n. 59.500 pezzi;
   L. 11.900.000 per le monete da L. 200 pari a n. 59.500 pezzi.
  Le serie - costituite dalle suddette monete - cedute
ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,
risultano pari a n. 50.000 emesse nella  versione  "ordinaria"  e  n.
9.500 emesse nella versione "proof".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 333