IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237,  che  detta
disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato;
  Visto  in  particolare  i  commi  1  e  2 del predetto articolo che
demandano al CIPE, su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e delle partecipazioni  statali,  l'individuazione
dei criteri per la selezione delle imprese industriali interessate da
processi   di   ristrutturazione   e  riorganizzazione  con  adeguati
programmi  di  sviluppo  e  investimento  ovvero  caratterizzate   da
situazioni di crisi;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale in data 6 febbraio 1992;
  Visti  i  pareri  dei  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
                              Delibera:
  1.1.  Possono  beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 3 del
decreto-legge 20 marzo 1992,  n.  237,  i  dipendenti  delle  imprese
industriali  che, per esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione
o di superamento di una situazione di crisi, dispongono  di  adeguati
programmi  di  sviluppo  e  investimento  ovvero di piani comportanti
l'adozione di specifici e ben individuati strumenti  di  riequilibrio
dell'organico  aziendale,  atti  alla  tempestiva gestione della fase
critica.
  2.1. I programmi  di  sviluppo  e  investimento  predisposti  dalle
imprese  devono  evidenziare  gli  interventi  di  ristrutturazione e
riorganizzazione finalizzati ad accrescere la competitivita'  globale
e/o  consolidare  la  posizione  sui mercati in cui le imprese stesse
operano.
  I programmi di ristrutturazione devono evidenziare:
   le conseguenze delle innovazioni di processo e/o di prodotto anche
con riferimento ai riflessi che le predette innovazioni comporteranno
nell'ambito della concorrenza nazionale ed estera;
   l'ammontare  degli  investimenti  e  la   congruita'   del   piano
finanziario a copertura degli stessi;
   le funzioni aziendali interessate dagli interventi;
   il grado di utilizzazione degli impianti prima dell'attuazione del
programma e quello previsto al termine del programma;
   l'introduzione  di  piu'  avanzati  metodi organizzativi sia nella
gestione aziendale che nella commercializzazione dei prodotti;
   la gestione delle risorse umane in  conseguenza  delle  operazioni
realizzate,  con  particolare  riguardo ai problemi occupazionali nei
territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  marzo
1978, n. 218, e nelle zone industriali in declino (*).
  2.2. I programmi di gestione delle crisi devono indicare:
   la strategia di risanamento aziendale;
   le  azioni  dirette  alla razionalizzazione quanti-qualitativa dei
posti di lavoro;
   lo specifico contributo che il ricorso al pensionamento anticipato
apporta alla gestione delle eccedenze.
  3.1.  Il  CIPE procedera' alla selezione delle imprese beneficiarie
sulla base dei seguenti criteri:
    a) efficacia  del  piano  di  ristrutturazione  o  risanamento  a
raggiungere gli obiettivi di sviluppo o di riequilibrio programmati;
    b)  dimensione  d'impresa  e  ampiezza degli esuberi con riguardo
anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano
di gestione delle eccedenze;
    c) difficolta' del settore di appartenenza emerse anche a livello
internazionale;
    d) concentrazione degli esuberi  in  aree  dipendenti  in  misura
rilevante da un unico settore industriale.
  Il  CIPE,  nella  valutazione  delle  eccedenze  denunciate, terra'
altresi' specifico conto:
    a)  degli  accordi  intervenuti  tra  imprese  ed  organizzazioni
sindacali  per  il ricorso all'istituto del pensionamento anticipato,
al  fine  di  risolvere  il  problema  degli  esuberi  di  manodopera
collegati ai processi di ristrutturazione o a situazioni di crisi;
    b)  della  particolare rilevanza sociale delle diverse situazioni
occupazionali.
  3.2. Le imprese, singolarmente o per gruppo  di  appartenenza,  che
intendono  beneficiare  delle  agevolazioni  dell'art. 3 del decreto-
legge 20 marzo 1992, n.  237,  devono  presentare  al  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, entro trenta giorni dalla data
della  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   presente
deliberazione,  le  domande  relative alla dichiarazione di eccedenza
strutturale di manodopera, secondo lo schema di cui  all'allegato  A,
corredate  dal  piano  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione o di
gestione della crisi e dai dati di cui all'allegato B.
   Roma, 25 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO
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             (*) Tali zone sono state individuate con decisione della
          Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo  1989  (n.
          89/288/CEE),  ai  sensi del regolamento del Consiglio delle
          Comunita' europpe n. 2052/88 del 24 giugno 1988.