IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  16  gennaio   1946,   n.   12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Visto  il  decreto-legge  28  maggio  1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;
  Vista la legge  18  marzo  1989,  n.  106,  recante  "Riordinamento
dell'Istituto nazionale per il commercio estero";
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, e, in particolare, l'art. 2
che  rinvia  all'emanazione  di un decreto del Ministro del commercio
con l'estero, di concerto con il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonche' dei
criteri, delle modalita' e dei limiti di concessione  dei  contributi
per  la  realizzazione  di progetti-pilota per la commercializzazione
integrata,  dal  produttore  italiano  al  distributore  estero,   di
determinati prodotti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Settori e progetti beneficiari
  1.  Sono  ammesse  ai  contributi, di cui all'art. 2 della legge 20
ottobre 1990, n. 304, le imprese, singole o associate,  in  grado  di
operare  adeguatamente con l'estero, che presentino progetti-pilota -
da realizzare entro un massimo di due anni dalla data del decreto  di
concessione  del  contributo  -  finalizzati  al miglioramento e/o al
consolidamento  della  commercializzazione  all'estero  dei  prodotti
agroalimentari, con particolare riguardo per i prodotti tipici.
  I progetti devono prevedere azioni volte ad elevare la qualita' dei
servizi   pre  e  post  vendita,  al  fine  di  rendere  il  prodotto
rispondente alle esigenze dei mercati di destinazione.
  I progetti  devono  avere,  altresi',  lo  scopo  di  favorire  una
migliore  presenza  all'estero dei prodotti agroalimentari attraverso
l'instaurazione  di   rapporti   qualificati   e   stabili   con   la
distribuzione locale.
  2.  I  progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte
della Comunita' economica europea e devono riguardare al massimo  due
soli Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica.
  3.  I  progetti  sui quali e' stato concesso il contributo a valere
sullo  stanziamento  1991  non  possono  essere,   in   alcun   modo,
ripresentati nel 1992.