IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea; Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394; Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, e, in particolare, l'art. 2 che rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonche' dei criteri, delle modalita' e dei limiti di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti; Decreta: Art. 1. Settori e progetti beneficiari 1. Sono ammesse ai contributi, di cui all'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le imprese, singole o associate, in grado di operare adeguatamente con l'estero, che presentino progetti-pilota - da realizzare entro un massimo di due anni dalla data del decreto di concessione del contributo - finalizzati al miglioramento e/o al consolidamento della commercializzazione all'estero dei prodotti agroalimentari, con particolare riguardo per i prodotti tipici. I progetti devono prevedere azioni volte ad elevare la qualita' dei servizi pre e post vendita, al fine di rendere il prodotto rispondente alle esigenze dei mercati di destinazione. I progetti devono avere, altresi', lo scopo di favorire una migliore presenza all'estero dei prodotti agroalimentari attraverso l'instaurazione di rapporti qualificati e stabili con la distribuzione locale. 2. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte della Comunita' economica europea e devono riguardare al massimo due soli Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica. 3. I progetti sui quali e' stato concesso il contributo a valere sullo stanziamento 1991 non possono essere, in alcun modo, ripresentati nel 1992.