IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1929,  n.  1058,  che  approva  il
regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
  Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;
  Visto l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le nuove
istruzioni generali sui servizi  del  Provveditorato  generale  dello
Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  luglio  1988  che  approva le
istruzioni per  la  disciplina  del  funzionamento  e  del  controllo
tecnico-amministrativo  dei  magazzini  statali,  delle  tipografie e
centri  stampa,  laboratori  ed  officine,  dei  centri   elettronici
costituiti presso le amministrazioni statali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  maggio  1989  che  approva le
istruzioni per la disciplina dei servizi  di  vigilanza  e  controllo
sulla   produzione   di   carte-valori,  degli  stampati  a  rigoroso
rendiconto, degli stampati comuni  e  delle  pubblicazioni  ufficiali
nonche'  delle  ordinazioni,  delle  consegne, della distribuzione di
tali prodotti e dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
  Visto il decreto ministeriale del 26 giugno  1981,  concernente  la
disciplina    delle    dotazioni    degli   uffici   della   pubblica
amministrazione;
   Riconosciuta l'esigenza di adeguare talune dotazioni di arredi, al
fine di tener conto dell'evoluzione nell'organizzazione degli  uffici
e dei suggerimenti offerti dalle nuove tecniche di costruzione;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  rivedere  e  integrare il predetto
decreto ministeriale del 26 giugno 1981 alla luce di quanto  sopra  e
aggiornare la denominazione dei funzionari aventi diritto agli arredi
in essi indicati alla luce delle nuove norme dettate in materia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Criteri generali
  Le   dotazioni  di  arredi  d'ufficio  sono  comuni  per  tutte  le
amministrazioni  statali,  centrali  e  provinciali,  debbono  essere
contenute   entro   i   quantitativi  prescritti  e  rispondere  alle
caratteristiche funzionali indicate nel presente decreto.