IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  testo  unico   delle   leggi   in   materia   di   tasse
automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 1953,  n.  39,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto  l'art.  2  della  legge  12  dicembre  1973, n. 820, che da'
facolta' al Ministro  delle  finanze  di  concedere  l'esenzione  dal
pagamento  delle  tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e
rimorchi  temporaneamente  importati  dall'estero,  quando   sussiste
reciprocita' di trattamento tributario;
                              Decreta:
  Le  trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti
al trasporto merci,  importati  temporaneamente  dal  Granducato  del
Lussemburgo  ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono
esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e  successive
modificazioni.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita' di trattamento.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 marzo 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA