IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da' facolta' al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto merci, importati temporaneamente dal Granducato del Lussemburgo ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' di trattamento. Il presente decreto entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 1992 Il Ministro: FORMICA