Con  decreto  ministeriale  n.  1/1226  del  25  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  1.161.885.596,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.170.301.915 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1228  del  25  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  24.080.513.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
24.088.567.662    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1230  del  25  febbraio  1992  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
1.662.301.044, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al  carico  di  L.  1.669.837.775  iscritto  a  nome dei contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1752  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Catanzaro  e'  concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
24.154.979.979,  corrispondente  al  carico  iscritto  a   nome   dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza   di  finanza  di  Catanzaro  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1409  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Forli' e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 2.852.424.501,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.852.953.126 iscritto a nome della ditta Metalimpex Import -  Export
S.r.l.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Forli' dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1905  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.956.704.837,
corrispondente al carico iscritto a nome dei contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Latina dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1745  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.286.727.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.290.424.216 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1608  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  674.898.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
680.276.540 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1577  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Perugia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 2.229.621.720,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.240.722.230 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Perugia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1414  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Reggio Calabria e'  concessa  proroga  della
dilazione  del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
per l'ammontare di L. 2.103.462.773,  corrispondente,  al  netto  dei
compensi  di  riscossione,  al  carico di L. 2.126.329.452 iscritto a
nome dei contribuenti indicati nell'istanza di proroga.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/759 del 27 febbraio 1992 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Reggio Emilia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  21.093.444.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
21.102.451.542    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Reggio  Emilia  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.