IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni  nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visti i propri decreti 8 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 9  del
13  gennaio  1992), 5 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11
febbraio 1992) e 5 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10  marzo
1992)  con  i  quali  e' stata disposta l'emissione, rispettivamente,
della prima, seconda e terza tranche dei buoni del Tesoro  poliennali
12% - 17 gennaio 1992/1999;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una quarta  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  12% - 17 gennaio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali  12%  - 17 gennaio 1992/1999, per un importo di lire 3.000
miliardi nominali, allo  stesso  prezzo  fisso  di  emissione  di  L.
94,95%,  ed  alle  medesime altre condizioni e modalita' previste dal
decreto  ministeriale  8  gennaio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1992.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 14  del  predetto  decreto  ministeriale  8  gennaio  1992,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 17 luglio ed  il  17  gennaio  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
17 gennaio 1992/1999.