IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista   la   domanda  in  data  5  aprile  1991,  e  le  successive
integrazioni e modificazioni, con  le  quali  la  societa'  Adriavita
S.p.a.,  con  sede  legale in Trieste, ha chiesto l'autorizzazione ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
nei rami I e V di cui al punto A) della tabella allegata  alla  legge
n.  742  del  22  ottobre  1986, nonche' l'approvazione di tariffe di
assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera n.  220251  del  28  gennaio  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  sulla  domanda  di autorizzazione presentata dall'impresa
anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  Commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;
  Viste le lettere n. 220850 e n. 220851 del 12  marzo  1992  con  le
quali  l'Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  alla  approvazione  delle  tariffe  e delle condizioni di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Adriavita  S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,  e'  autorizzata  ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
nei  rami  I e V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge
22 ottobre 1986, n. 742.