IL MINISTRO
                  PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
  Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente "Interventi  per
la  realizzazione  di  itinerari  ciclabili e pedonali nelle aree ur-
bane";
  Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base  al  quale
il  Ministro  per  i  problemi  delle  aree urbane, su proposta delle
regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione
di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari  ciclabili
e pedonali, comunali o intercomunali;
  Vista  la  deliberazione  di  giunta  della  regione Abruzzo del 28
agosto 1990, n. 5755, con  la  quale  la  stessa,  sulla  base  delle
caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni
ambientali  e  del  traffico  urbano, del patrimonio artistico, della
presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco
dei comuni  non  capoluoghi  di  provincia,  aggiuntivi  rispetto  ai
capoluoghi  gia'  individuati  per  legge, tenuti alla adozione di un
programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;
  Ritenuta l'opportunita' di aderire alla individuazione  dei  comuni
proposta, come sopra, dalla regione Abruzzo;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  I  comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del
presente decreto, adottano un programma per il 1992  e  1993,  mirato
alla  realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di
itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.
  2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma  1,
della  legge  n. 208/1991, si provvedera' all'ammissione a contributo
degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3,
comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.
   Roma, 16 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CONTE
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 62