IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita; Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Carmignano" e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui si rende necessario adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi; Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di garantire l'esatta rispondenza tra i quantitativi di vino "Carmignano" avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 e quelli effettivamente commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita; Ritenuta altresi' l'opportunita' di consentire la commercializzazione del vino D.O.C.G. "Carmignano" utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive; Sentita al riguardo la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, depositaria dell'albo dei vigneti del "Carmignano" e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 823/87, la quale si e' dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei termini sopra precisati; Decreta: Art. 1. A partire dal 1 giugno 1992 e fino all'adozione delle misure de- finitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino "Carmignano" potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze. Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in verticale, a "L" o a "cavaliere", in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.