IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto in particolare l'art. 7 del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  che  prevede  l'apposizione  di un contrassegno di
Stato  sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati   per   la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre  1990
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata e garantita del vino "Carmignano" e ne e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le
disposizioni concernenti le caratteristiche e  le  modalita'  per  la
fabbricazione,  l'uso  ed il controllo dei contrassegni di Stato, per
cui  si  rende  necessario  adottare  misure  transitorie   per   non
ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;
  Ritenuta,  in  conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita'
di assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di  garantire
l'esatta  rispondenza  tra i quantitativi di vino "Carmignano" avente
le  caratteristiche  previste  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  20  ottobre 1990 e quelli effettivamente commercializzati
con la denominazione di origine controllata e garantita;
  Ritenuta    altresi'    l'opportunita'     di     consentire     la
commercializzazione  del  vino  D.O.C.G.  "Carmignano" utilizzando le
misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;
  Sentita al riguardo la camera di commercio, industria,  artigianato
ed  agricoltura  di  Firenze,  depositaria  dell'albo dei vigneti del
"Carmignano" e sede della commissione di degustazione del vino stesso
ai sensi del regolamento CEE n. 823/87, la  quale  si  e'  dichiarata
disposta ad assicurare detto servizio nei termini sopra precisati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal 1› giugno 1992 e fino all'adozione delle misure de-
finitive previste  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino "Carmignano" potra' essere
commercializzato  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate  dalla
camera   di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Firenze.
  Dette   fascette   dovranno   recare   la    dicitura    "Ministero
dell'agricoltura  e  foreste", la denominazione del vino, la serie ed
un numero di identificazione ed il  riferimento  alla  capacita'  del
contenitore  e  dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere
posizionate sul collo  delle  bottiglie  in  verticale,  a  "L"  o  a
"cavaliere",  in  modo tale da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza la rottura delle fascette medesime.