IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Vista  la  legge 18 ottobre 1977, n. 791, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 2 novembre 1977, sulla sicurezza  dei  materiali
elettrici  utilizzati  entro  determinati  limiti  di  tensione,  che
traspone  nell'ordinamento  italiano  la  direttiva  CEE  n.   73/23,
pubblicata  nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 26
marzo 1973, n. L 77;
  Visto il decreto ministriale 6 febbraio 1978 riguardante  le  norme
relative  all'immissione  in  commercio  sul  territorio nazionale di
ricevitori per televisione, modificato con  decreto  ministeriale  11
ottobre  1980, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 24 febbraio 1978 e n. 336 del 9 dicembre 1980;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1984 riguardante  la  scelta
del sistema per la trasmissione del suono stereofonico in televisione
e   disposizioni   per   l'immissione   in  commercio  di  televisori
stereofonici, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 agosto 1984 riguardante la scelta
del sistema per il  servizio  sperimentale  di  televideo,  l'obbligo
della  presa  di  peritelevisione  e le modalita' per l'immissione in
commercio di televisori per  televideo,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 marzo 1985 con il quale e' stata
consentita  l'immissione  sul   mercato   nazionale   di   ricevitori
televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive
stereofoniche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102 del 2
maggio 1985;
  Visto il  decreto  ministeriale  13  giugno  1989,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 52 del 24 luglio
1989 relativo al recepimento,  in  applicazione  della  sopra  citata
legge  18 ottobre 1977, n. 791, della lista dagli organismi riportati
nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. C/184 del 23 luglio 1979;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126,  concernente  le  norme  per
l'informazione  del  consumatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 16 aprile 1991;
  Riconosciuta l'opportunita' di conformare all'art. 30 del  trattato
di   Roma   la   procedura   per   l'immissione  in  commercio  delle
apparecchiature per la ricezione televisiva ed adeguarla agli attuali
obiettivi comunitari del Mercato unico europeo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  apparecchi  per la ricezione televisiva, per corrispondere
agli obiettivi  di  tutela  del  consumatore,  devono,  salvo  quanto
disposto al comma 2 del presente articolo:
    a)  essere  in  grado  di  ricevere  tutti  i  canali  televisivi
pianificati per l'Italia A, B, C, D, E, F, G, H,  H1,  H2  nonche'  i
canali da 21 a 69;
    b)   essere   conformi  alla  legge  n.  791/1977,  che  traspone
nell'ordinamento  giuridico  italiano  la  direttiva  n.   73/23/CEE,
relativa  alle  garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale
elettrico utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
    c)  portare  l'indicazione  sul  consumo,  misurato  secondo   il
documento   CENELEC   EN   60555/2-CEI  77.3  (cap.  5.4)  (documento
disponibile presso il Comitato elettrotecnico italiano -  CEI).  Tale
indicazione,   in  applicazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 783/1982, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  299
del  29  ottobre  1982, di recepimento della direttiva CEE n. 79/530,
pubblicata nella "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  13
giugno  1979, n. L 145, sull'indicazione dei consumi degli apparecchi
domestici, deve essere riportata sulle targhette che gia'  contengono
le altre indicazioni con le caratteristiche elettriche dell'apparato;
    d)  essere accompagnati da istruzioni per l'uso, schemi elettrici
e norme di taratura, che, al momento  della  commercializzazione  fi-
nale,  devono  essere  forniti,  in lingua italiana, dal produttore o
dall'importatore;
    e) nel caso di televisori a colori predisposti o gia'  dotati  di
televideo,  essere  forniti  di  presa  di peritelevisione secondo la
norma EN 50049/CEI 60.5 (e successivi aggiornamenti), conformemente a
quanto previsto dal decreto ministeriale del  3  agosto  1984  citato
nelle premesse;
    f)  qualora  predisposti  o  gia'  dotati  di stereofonia, essere
conformi alle prescrizioni dei decreti ministeriali del 3 agosto 1984
e 29 marzo 1985 citati nelle premesse.
  2. I televisori  legalmente  fabbricati  e  commercializzati  nella
Comunita'  economica  europea  possono  essere  immessi  sul  mercato
italiano anche se non sono dotati del collegamento di peritelevisione
come da art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1984, concernente la
scelta del sistema del servizio sperimentale di televideo o anche  se
non sono dotati del collegamento secondo la norma EN 50049/CEI 60.5 o
dell'eventuale   collegamento   di  televideo  o  della  stereofonia,
conformemente ai menzionati decreti ministeriali 3 agosto 1984  e  29
marzo 1985.
  3.  La  commercializzazione  di tali televisori e' subordinata alla
presenza, sugli stessi, d'informazioni che devono essere apposte  dal
fabbricante  o  dall'importatore,  che  indichino,  in  modo chiaro e
preciso  che  l'apparecchio  non  e'  dotato   di   collegamento   di
peritelevisione   secondo  la  norma  EN  50049/CEI  60.5  e  che  il
televisore  non  e'  predisposto  o  dotato  del  televideo  o  della
stereofonia, conformemente ai decreti ministeriali 3 agosto 1984 e 29
marzo 1985.
  4.  Ove  ricorrano le ipotesi previste dal comma 3 una etichetta di
misura minima 100 mm x 150 mm, con  caratteri  di  almeno  10  mm  di
altezza  ed  8  mm  di  larghezza  e  portante  la  dicitura  "QUESTO
APPARECCHIO NON E' FORNITO DI PRESA DI PERITELEVISIONE CONFORME  ALLA
NORMA EN 50049/CEI 60.5, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 1984
E/O  NON  E'  PREDISPOSTO  O  DOTATO DI TELEVIDEO O DELLA STEREOFONIA
CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA ITALIANA DI CUI AI DECRETI  MINISTERIALI
3  AGOSTO  1984  E AL DECRETO MINISTERIALE 29 MARZO 1985" deve essere
predisposta dal produttore o dall'importatore ed apposta sulla  parte
anteriore  dell'apparecchio  a  cura  del  responsabile  della  prima
immissione al consumo.
  5. La presenza dell'etichetta deve inoltre poter essere  constatata
in tutti i luoghi di esposizione e di vendita.
  6.  L'assenza  della presa di peritelevisione deve parimenti essere
chiaramente  citata  in  tutte  le  pubblicazioni   commerciali   che
illustrano le caratteristiche dell'apparecchio.
  7.  Le indicazioni di cui al comma 4 debbono anche essere riportate
sul manuale d'uso dell'apparecchio.