IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 2 novembre 1977, sulla sicurezza dei materiali elettrici utilizzati entro determinati limiti di tensione, che traspone nell'ordinamento italiano la direttiva CEE n. 73/23, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 26 marzo 1973, n. L 77; Visto il decreto ministriale 6 febbraio 1978 riguardante le norme relative all'immissione in commercio sul territorio nazionale di ricevitori per televisione, modificato con decreto ministeriale 11 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978 e n. 336 del 9 dicembre 1980; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1984 riguardante la scelta del sistema per la trasmissione del suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1984 riguardante la scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, l'obbligo della presa di peritelevisione e le modalita' per l'immissione in commercio di televisori per televideo, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1985 con il quale e' stata consentita l'immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 luglio 1989 relativo al recepimento, in applicazione della sopra citata legge 18 ottobre 1977, n. 791, della lista dagli organismi riportati nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. C/184 del 23 luglio 1979; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, concernente le norme per l'informazione del consumatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1991; Riconosciuta l'opportunita' di conformare all'art. 30 del trattato di Roma la procedura per l'immissione in commercio delle apparecchiature per la ricezione televisiva ed adeguarla agli attuali obiettivi comunitari del Mercato unico europeo; Decreta: Art. 1. 1. Gli apparecchi per la ricezione televisiva, per corrispondere agli obiettivi di tutela del consumatore, devono, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo: a) essere in grado di ricevere tutti i canali televisivi pianificati per l'Italia A, B, C, D, E, F, G, H, H1, H2 nonche' i canali da 21 a 69; b) essere conformi alla legge n. 791/1977, che traspone nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato entro alcuni limiti di tensione; c) portare l'indicazione sul consumo, misurato secondo il documento CENELEC EN 60555/2-CEI 77.3 (cap. 5.4) (documento disponibile presso il Comitato elettrotecnico italiano - CEI). Tale indicazione, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 783/1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 ottobre 1982, di recepimento della direttiva CEE n. 79/530, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee 13 giugno 1979, n. L 145, sull'indicazione dei consumi degli apparecchi domestici, deve essere riportata sulle targhette che gia' contengono le altre indicazioni con le caratteristiche elettriche dell'apparato; d) essere accompagnati da istruzioni per l'uso, schemi elettrici e norme di taratura, che, al momento della commercializzazione fi- nale, devono essere forniti, in lingua italiana, dal produttore o dall'importatore; e) nel caso di televisori a colori predisposti o gia' dotati di televideo, essere forniti di presa di peritelevisione secondo la norma EN 50049/CEI 60.5 (e successivi aggiornamenti), conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 agosto 1984 citato nelle premesse; f) qualora predisposti o gia' dotati di stereofonia, essere conformi alle prescrizioni dei decreti ministeriali del 3 agosto 1984 e 29 marzo 1985 citati nelle premesse. 2. I televisori legalmente fabbricati e commercializzati nella Comunita' economica europea possono essere immessi sul mercato italiano anche se non sono dotati del collegamento di peritelevisione come da art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1984, concernente la scelta del sistema del servizio sperimentale di televideo o anche se non sono dotati del collegamento secondo la norma EN 50049/CEI 60.5 o dell'eventuale collegamento di televideo o della stereofonia, conformemente ai menzionati decreti ministeriali 3 agosto 1984 e 29 marzo 1985. 3. La commercializzazione di tali televisori e' subordinata alla presenza, sugli stessi, d'informazioni che devono essere apposte dal fabbricante o dall'importatore, che indichino, in modo chiaro e preciso che l'apparecchio non e' dotato di collegamento di peritelevisione secondo la norma EN 50049/CEI 60.5 e che il televisore non e' predisposto o dotato del televideo o della stereofonia, conformemente ai decreti ministeriali 3 agosto 1984 e 29 marzo 1985. 4. Ove ricorrano le ipotesi previste dal comma 3 una etichetta di misura minima 100 mm x 150 mm, con caratteri di almeno 10 mm di altezza ed 8 mm di larghezza e portante la dicitura "QUESTO APPARECCHIO NON E' FORNITO DI PRESA DI PERITELEVISIONE CONFORME ALLA NORMA EN 50049/CEI 60.5, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 1984 E/O NON E' PREDISPOSTO O DOTATO DI TELEVIDEO O DELLA STEREOFONIA CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA ITALIANA DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 3 AGOSTO 1984 E AL DECRETO MINISTERIALE 29 MARZO 1985" deve essere predisposta dal produttore o dall'importatore ed apposta sulla parte anteriore dell'apparecchio a cura del responsabile della prima immissione al consumo. 5. La presenza dell'etichetta deve inoltre poter essere constatata in tutti i luoghi di esposizione e di vendita. 6. L'assenza della presa di peritelevisione deve parimenti essere chiaramente citata in tutte le pubblicazioni commerciali che illustrano le caratteristiche dell'apparecchio. 7. Le indicazioni di cui al comma 4 debbono anche essere riportate sul manuale d'uso dell'apparecchio.