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                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
  Con  sentenza n. 282 del 18 giugno 1991, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
concernente il testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza
dei  dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato,  in  rapporto  al
principio previsto dall'art. 38, comma  secondo,  della  Costituzione
relativo al riconoscimento del diritto dei lavoratori ad una adeguata
tutela previdenziale e di quiescenza.
  Nel   concreto   il  dispositivo  della  sentenza  ha  riconosciuto
l'illegittimita'  della  norma  predetta  "nella  parte  in  cui  non
consente  al  personale  ivi  contemplato,  che al raggiungimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo  non  abbia  compiuto  il
numero  degli anni per ottenere il minimo della pensione, di rimanere
in servizio su richiesta fino al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima, e comunque non oltre il 70› anno di eta'".
  Cio'  premesso,  considerati  i  numerosi quesiti pervenuti, questa
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ritiene di specificare - ai sensi ed agli effetti dei poteri
di  coordinamento  previsti  dall'art. 27 della legge quadro 29 marzo
1983, n.  93  -  in  quali  termini  e  secondo  quali  modalita'  le
amministrazioni statali devono applicare il principio affermato dalla
sentenza n. 282/1991 nei confronti del dipendente personale che versi
nella  situazione  di  non  aver  maturato  il minimo dell'anzianita'
effettiva richiesta dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092/1973, come  sostituito  dall'art.  27  della
legge  29  aprile  1976,  n.  177, per ottenere il riconoscimento del
diritto a pensione (quattordici anni, sei mesi ed un  giorno)  e  che
debba  essere collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'.
  Premesso  che  la  cessazione  di  efficacia della norma dichiarata
illegittima opera ex tunc, ovvero con effetto retroattivo, specie per
quel che concerne la definizione  del  giudizio  di  merito  nel  cui
contesto   e'   stata   sollevata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale, ne consegue il divieto di applicare la norma predetta
anche a situazioni e rapporti sorti  anteriormente,  purche'  tuttora
pendenti.
  In  effetti, in base all'art. 136, comma primo, della Costituzione,
la norma di cui trattasi ha cessato di  avere  efficacia  dal  giorno
successivo  alla  pubblicazione  della  sentenza  n.  282/1991  nella
Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 27 giugno 1991).
  Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza  costituzionale,
la  sentenza  citata  e'  applicabile nei limiti che solitamente sono
riassunti nella nota formula secondo cui restano  fermi  i  "rapporti
chiusi   in  modo  irretrattabile"  o  "esauriti"  (quali  ad  es.  i
provvedimenti inoppugnabili di collocamento a  riposo  gia'  adottati
anteriormente  alla  data  del 27 giugno 1991), in contrapposizione a
quelli "pendenti"  sui  quali,  come  in  precedenza  illustrato,  la
sentenza esplica i propri effetti.
  Pertanto    i   dipendenti   statali   che,   al   compimento   del
sessantacinquesimo anno di eta' non maturino la prescritta anzianita'
effettiva di quattordici anni, sei mesi ed  un  giorno  di  servizio,
compresi   i   periodi   riscattati,   computati  o  ricongiunti  con
provvedimento  formale  ai  fini  di  quiescenza,  hanno   titolo   a
presentare  un'apposita  domanda  all'amministrazione di appartenenza
con la quale richiedere di permanere in servizio  esclusivamente  per
maturare  la  predetta anzianita' per conseguire il diritto al minimo
trattamento pensionistico.
  Ovviamente il trattenimento in servizio ai fini predetti  non  puo'
superare il limite del compimento del settantesimo anno di eta'.
  Per   quanto   concerne   il   termine  entro  cui  la  domanda  va
formalizzata, tenuto conto anche di quanto prospettato in merito  dal
Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria generale dello Stato - IGOP, si
ritiene che - in analogia a quanto previsto dall'art. 155,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 - la domanda
debba  essere  presentata  almeno  sei  mesi prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di eta'.
  Si aggiunge infine che  vanno,  in  ogni  caso,  salvaguardati  gli
effetti  derivanti  da  domande  gia'  presentate, anteriormente alla
presente circolare senza l'osservanza del limite predetto, ma purche'
formalizzate prima del  compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
eta'.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo  sono  vivamente  sollecitate ad
assicurare la massima diffusione alla presente circolare.
                                                 Il Ministro: GASPARI