Con  decreto  ministeriale 14 marzo 1992 la riscossione del carico
tributario  di  L.  1.443.009.373  dovuto  dalla   S.r.l.   Industrie
Vignatelli,  con  sede  in  Forli',  e'  stata  sospesa  ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Forli' nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli
interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.  39  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46.  Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale
parte  del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.
La sospensione sara' revocata con successivo decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.