IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 7 febbraio 1991 con cui la
Progetto vita S.p.a., con sede  in  Roma,  e'  stata  autorizzata  ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
nel  ramo  I  di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22
ottobre 1986, n. 742;
  Vista la  domanda  in  data  1›  febbraio  1991,  e  le  successive
integrazioni  e  modificazioni, con le quali la Progetto vita S.p.a.,
con sede in Roma,  ha  chiesto  l'autorizzazione  ad  estendere,  nel
territorio  della Repubblica, l'esercizio dell'attivita' assicurativa
al ramo V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge n. 742
del  22  ottobre  1986,  nonche'   l'approvazione   di   tariffe   di
capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  220119  del  14  gennaio  1992 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse   collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  propro  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere espresso  dalla  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;
  Viste  le  lettere n. 220112 del 13 gennaio 1992 e n. 220138 del 15
gennaio  1992  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza   sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato il  proprio  parere  favorevole  alla  approvazione  delle
tariffe  e  delle  condizioni  di polizza presentate dalla richiamata
impresa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Progetto vita S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  e'  autorizzata  ad
estendere,    nel    territorio    della    Repubblica,   l'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo V  di  cui  al  punto  A)  della
tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.