IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  29 febbraio 1992, n. 194, che all'art. 1,
comma 2, dispone lo stanziamento  di  50  miliardi  sul  Fondo  della
protezione  civile  per  interventi  di  somma  urgenza nelle regioni
Sicilia e Toscana  per  danni  causati  dal  maltempo  di  ottobre  e
novembre 1991;
  Considerato  che nel mese di novembre 1991 violenti nubifragi hanno
interessato, tra l'atro, i territori dei comuni di  Forza  d'Agro'  e
Scaletta Zanclea provocando ingenti danni alle opere pubbliche;
  Vista  la nota n. 6433 del 13 marzo 1992 con la quale l'ufficio del
genio civile di Messina inoltra alla prefettura di Messina il verbale
di somma urgenza, con allegata perizia tecnica per un importo  di  L.
3.000.000.000,  relativo  alle opere di primo intervento a presidio e
salvaguardia del costone roccioso in localita' Mantrace nel comune di
Forza d'Agro';
  Vista la nota n. 9701 del 30 marzo 1992 con la quale l'ufficio  del
genio  civile di Messina trasmette il verbale di somma urgenza per le
opere di primo intervento per il consolidamento del costone  roccioso
in  localita'  Batteria nel comune di Scaletta Zanclea per un importo
di L. 830.800.000;
  Ritenuto che i suindicati interventi  appaiono  urgenti  in  quanto
essenziali  al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione
e dell'igiene, nonche' alla salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumita';
  Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre l'immediata esecuzione
dei  lavori  di  cui  sopra,  dichiarati di somma urgenza dai tecnici
intervenuti sul posto;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986,  n.  730,  concernente
modalita'  di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  tra  le altre si cita, in particolare, il decreto legislativo
18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865,  n.
2359,  e successive integrazioni e modifiche, nonche' la legislazione
regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni
di cui alla presente ordinanza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa,
conseguenti al maltempo del novembre 1991, e' assegnata  al  prefetto
di  Messina la somma di L. 3.830.800.000 per l'esecuzione delle opere
appresso indicate:
   comune di  Forza  d'Agro':  consolidamento  versante  roccioso  in
contrada Mantrace L. 3.000.000.000;
   comune  di  Scaletta  Zanclea:  consolidamento costone roccioso in
localita' "Batteria" L. 830.800.000.