IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela della  denominazione  di  origine
dei vini;
  Vista  la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Loazzolo",   corredata   dal   parere   del   consiglio    regionale
dell'agricoltura per il Piemonte;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei  vini  e   la   proposta   del
disciplinare di produzione del vino "Loazzolo" formulata dal comitato
stesso  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
1991;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli  interessi  al  parere  ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  l'art.  8,  comma  3,   della   predetta   legge,
concernente  modalita'  procedurali,  dispone  che  il riconoscimento
delle denominazioni di origine e la  delimitazione  delle  rispettive
zone     di    produzione    vengano    effettuati    contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta la denominazione di origine controllata "Loazzolo"
ed e' approvato,  nel  testo  annesso  il  relativo  disciplinare  di
produzione.
  Tale   denominazione   e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione, le cui norme entrano in vigore il 1› novembre 1992.