IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
come modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
gennaio 1981, n. 45;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche
alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti,  con  il  quale  e' stato, tra l'altro, modificato l'art. 11
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede la  fissazione
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  dei  limiti  minimo  e   massimo   dello   importo
complessivo  dei caricamenti, nonche' la facolta' di determinare, con
lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;
  Visto, in particolare, l'art. 14- ter del citato  decreto-legge  23
dicembre   1976,   n.  857,  il  quale  stabilisce  che  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   puo'   fissare
l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore
al 32% del premio di tariffa;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la  conversione
in  legge  con  modificazioni  del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991, con il quale e' stato
stabilito che per il periodo 1› maggio 1991-30 aprile 1992  l'importo
complessivo   dei  caricamenti  sui  premi  dell'assicurazione  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore  e  dei  natanti  non  puo'  essere  superiore  ne' inferiore,
rispettivamente, alla misura del 29%  e  del  24,50%  del  premio  di
tariffa  al  netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime
della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei  veicoli  del
settore  tariffario III, nonche' per le assicurazioni degli autocarri
per trasporto di cose del settore tariffario IV e per  le  polizze  a
libro  matricola,  per  le  quali  le suddette misure sono stabilite,
rispettivamente, nella misura del 27% e  del  22,50%  del  premio  di
tariffa  al  netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime
della strada;
  Visto il citato decreto ministeriale 24 aprile 1991 che ha altresi'
stabilito che per lo stesso periodo 1› maggio 1991-30 aprile 1992  le
misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare
il  limite  del  13% del premio di tariffa al netto del contributo al
Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota
per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 27  dicembre
1990,  fatta  esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore
tariffario III, nonche' per  le  assicurazioni  degli  autocarri  per
trasporto  di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro
matricola, per le quali detto limite e' stato  fissato  nella  misura
dell'11%;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre 1991, con il quale e'
stato  confermato  anche  per  l'anno  1992  che   i   contratti   di
assicurazione    della   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei  veicoli  a  motore  relativi  alle  autovetture  in
servizio  privato,  compresi  il  noleggio  e  la  locazione (settore
tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II)  possono
essere  stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-
malus" oppure in quella con clausola di "franchigia";
  Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri  da  considerare
agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci
delle  imprese  e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni
1990 e precedenti;
  Considerato   che   l'incidenza   dell'importo   complessivo    dei
caricamenti sul monte dei premi non ha subito variazioni di rilievo e
che  per  la  maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta
oneri non superiori al 29% dei premi;
  Considerato che  per  quanto  riguarda  l'importo  complessivo  dei
caricamenti,  l'esame  dei  dati  predetti  induce a stabilire per il
periodo dal 1› maggio 1992 al 30  aprile  1993  i  limiti  massimo  e
minimo  dei caricamenti stessi, rispettivamente, nella misura del 29%
e del 24,50%, fatta  esclusione  per  le  assicurazioni  relative  ai
veicoli  del  settore  tariffario  III,  nonche' per le assicurazioni
degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per
le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a
stabilire i predetti limiti massimo e  minimo  rispettivamente  nella
misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa;
  Considerato  che  l'analisi  dei  suindicati dati conferma che gran
parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli  altri  compensi
corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attivita' svolta per
la  conclusione,  gestione  ed  esecuzione  in  caso  di sinistro dei
contratti di assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a
motore e dei natanti, una incidenza  media  del  13%  del  premio  di
tariffa  e  che  la  restante  parte  delle  imprese  ha continuato a
contenere le spese di cui trattasi;
  Ritenuto che, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed
avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione  del
mercato,  il  limite  massimo  per  le  spese  predette  puo'  essere
stabilito per il periodo dal 1› maggio 1992 al 30 aprile  1993  nella
misura  del  13%  del premio di tariffa e che tale misura puo' essere
ridotta  per  le  assicurazioni  relative  ai  veicoli  del   settore
tariffario  III  e per le assicurazioni degli autocarri per trasporto
di cose del settore tariffario IV nonche'  per  le  polizze  a  libro
matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entita' dei
premi  delle  assicurazioni  e  polizze  predette,  detto limite puo'
essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;
  Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del  testo  unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i
contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese  di
assicurazione  che sono commisurati ai premi debbono essere applicati
sui premi stessi depurati  solo  di  un'aliquota  per  gli  oneri  di
gestione;
  Considerato   altresi'  che  le  prescrizioni  anzidette  non  sono
derogate dalla  vigente  disciplina  dei  caricamenti  sui  premi  di
assicurazione    della   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991  con  il  quale  e'
stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre 1991, con il quale e'
stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate
all'esercizio della R.C. auto sono tenute a versare per  l'anno  1992
all'Istituto  nazionale  delle assicurazioni - Gestione del "Fondo di
garanzia per le vittime della strada";
  Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1  del
decreto-legge   23   dicembre   1976,   n.   857,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
                              Decreta:
  Per il periodo dal 1› maggio  1992  al  30  aprile  1993  l'importo
complessivo   dei  caricamenti  sui  premi  dell'assicurazione  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore  e  dei  natanti  non  potra'  essere superiore ne' inferiore,
rispettivamente, alla misura del 29%  e  del  24,50%  del  premio  di
tariffa  al  netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime
della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei  veicoli  del
settore  tariffario  III nonche' per le assicurazioni degli autocarri
per trasporto di cose del settore tariffario IV e per  le  polizze  a
libro  matricola,  per le quali le suddette misure vengono stabilite,
rispettivamente, nella misura del 27% e  del  22,50%  del  premio  di
tariffa  al  netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime
della strada.
  Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso  periodo  dal  1›
maggio  1992  al  30  aprile  1993  le  misure massime delle spese di
gestione  agenziali,  ivi  comprese  le  provvigioni  ed  ogni  altro
compenso  corrisposto  per  l'attivita'  di  conclusione, gestione ed
esecuzione in caso di sinistro dei contratti  di  assicurazione,  non
potranno  superare  il  limite del 13% del premio di tariffa al netto
del contributo al Fondo di garanzia  per  le  vittime  della  strada,
depurati  dell'aliquota  per  gli oneri di gestione di cui al decreto
ministeriale 31 dicembre 1991, fatta esclusione per le  assicurazioni
dei  veicoli  del settore tariffario III nonche' per le assicurazioni
degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per
le polizze a libro matricola per le quali  detto  limite  e'  fissato
nella misura dell'11%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO