IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 2,  della  predetta  legge  n.
349/1986,  per  il  quale  e'  compito  del  Ministero  dell'ambiente
assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione  ed
il  recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli interessi
fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita,  nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione del patrimonio naturale e la
difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
  Visti altresi', in particolare, i commi 2 e  3  dell'art.  5  della
medesima  legge  n.  349/1986  per i quali il Ministero dell'ambiente
esercita  le  competenze  in  materia  di  parchi  nazionali   e   di
individuazione  delle  zone  di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale promuovendo  in  esse  la  costituzione  di  parchi  e
riserve naturali, ed impartisce, altresi', agli organismi di gestione
dei  parchi  nazionali e delle riserve naturali statali, le direttive
necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e
di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n.
67, il quale prevede che, "in attesa  dell'approvazione  della  legge
quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali", sono da prevedere
interventi  urgenti  per  l'"istituzione,  con  le  procedure  di cui
all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  dei  parchi  nazionali
del  Pollino,  delle  Dolomiti  bellunesi,  dei  Monti  Sibillini  e,
d'intesa con la regione Sardegna,  del  parco  marino  del  Golfo  di
Orosei,  nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi
nazionali o interregionali";
  Vista la delibera del CIPE, in  data  5  agosto  1988,  recante  il
programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la salvaguardia
ambientale;
  Vista in particolare, la sezione  III  dell'appendice  A,  riferita
all'art.  18,  comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67,
della stessa delibera, nella quale sono disposti  i  criteri  per  la
istituzione  di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie
di istituzione di nuovi parchi;
  Visti i propri decreti del 24 maggio 1990 e  del  12  giugno  1991,
rispettivamente  d'istituzione  e  di  costituzione della commissione
paritetica per il Parco nazionale della Val Grande;
  Esaminati gli atti della commissione, in particolare  il  documento
finale  redatto in data 13 dicembre 1991, nel quale sono contenute le
proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della
prima fase prevista dal punto 3) della sezione III  dell'appendice  A
della citata delibera CIPE;
  Preso atto:
   che l'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituisce, tra
gli altri, anche il Parco nazionale della Val Grande;
   che  il  comma  3  del  citato  art.  34  attribuisce  al Ministro
dell'ambiente il compito di provvedere alla delimitazione provvisoria
del Parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico scientifici
disponibili;
   che il comma 3 dell'art. 35 della citata legge 6 dicembre 1991, n.
394, prevede, per i parchi che rientrino nei requisiti  previsti  dal
comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'applicazione
delle  disposizioni  della medesima legge n. 394/1991 utilizzando gli
atti  posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa
in quanto compatibili;
  Atteso che in base a quanto concordato in appendice  al  protocollo
d'intesa   stipulato   in   data   16   febbraio  1991  tra  Ministro
dell'ambiente e regione Piemonte sono  state  attivate  le  procedure
istitutive del Parco nazionale della Val Grande;
  Considerato  che le procedure sinora attivate e le attivita' svolte
dalla commissione  paritetica  istituita  con  il  succitato  decreto
ministeriale  24 maggio 1990 non sono incompatibili con la disciplina
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Preso atto che gia' con precedente decreto ministeriale 4  dicembre
1989  si e' provveduto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge 8
luglio  1986,  n.  349,  ad  individuare  come  zona  di   importanza
naturalistica   nazionale   ed  internazionale  una  ampia  zona  del
comprensorio della Val Grande;
  Ritenuto di poter  condividere  le  conclusioni  della  commissione
paritetica,  in  ordine  alla delimitazione provvisoria dell'area del
Parco, alle misure provvisorie di salvaguardia ed agli  obiettivi  ed
ai valori naturalistici ed ambientali da perseguire e sviluppare;
  Ritenuta  dunque  la necessita' di dare attuazione alle conclusioni
della commissione  in  merito  ai  suddetti  punti,  provvedendo  con
proprio  decreto a determinare la delimitazione provvisoria dell'area
del Parco e le misure provvisorie di salvaguardia, valide  fino  alla
redazione del piano del Parco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, in data 16 luglio
1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991,  registro
n.  2  Ambiente,  foglio  n.  345, con il quale al Sottosegretario di
Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche  gli  affari
concernenti la conservazione della natura;
                              E M A N A
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
                     Individuazione e finalita'
  Ai  sensi  dell'art.  34,  comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' individuata l'area del Parco nazionale della Val Grande.
  Tale  area  comprende  il  bacino  orografico  del   torrente   San
Bernardino  e in particolare il bacino della Val Grande e della Valle
Pogallo, in quanto, uniti a tutti i  complessi  vallivi  circostanti,
rappresentano  l'ultima grande area selvaggia dell'intero arco alpino
europeo.
  Il Parco nazionale della Val Grande ha la finalita' di:
   1)  tutelare,  valorizzare  ed  estendere  le  caratteristiche  di
naturalita',  integrita'  territoriale ed ambientale, con particolare
riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;
   2) salvaguardare le aree suscettibili di alterazioni ed i  sistemi
di  specifico  interesse  naturalistico;  conservare e valorizzare il
patrimonio storico-culturale-artistico; migliorare,  in  relazione  a
specifici   interessi   di   carattere   naturalistico,   produttivo,
protettivo, la copertura vegetale;
   3) favorire, riorganizzare e ottimizzare le attivita'  economiche,
in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali
e  promuovere lo sviluppo di attivita' integrative compatibili con le
finalita' precedenti;
   4)  promuovere  attivita'  di  ricerca scientifica e di educazione
ambientale.