IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visti altresi', in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, ed impartisce, altresi', agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che, "in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali", sono da prevedere interventi urgenti per l'"istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali"; Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visti i propri decreti del 24 maggio 1990 e del 12 giugno 1991, rispettivamente d'istituzione e di costituzione della commissione paritetica per il Parco nazionale della Val Grande; Esaminati gli atti della commissione, in particolare il documento finale redatto in data 13 dicembre 1991, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della citata delibera CIPE; Preso atto: che l'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituisce, tra gli altri, anche il Parco nazionale della Val Grande; che il comma 3 del citato art. 34 attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di provvedere alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico scientifici disponibili; che il comma 3 dell'art. 35 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede, per i parchi che rientrino nei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'applicazione delle disposizioni della medesima legge n. 394/1991 utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili; Atteso che in base a quanto concordato in appendice al protocollo d'intesa stipulato in data 16 febbraio 1991 tra Ministro dell'ambiente e regione Piemonte sono state attivate le procedure istitutive del Parco nazionale della Val Grande; Considerato che le procedure sinora attivate e le attivita' svolte dalla commissione paritetica istituita con il succitato decreto ministeriale 24 maggio 1990 non sono incompatibili con la disciplina della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Preso atto che gia' con precedente decreto ministeriale 4 dicembre 1989 si e' provveduto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad individuare come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale una ampia zona del comprensorio della Val Grande; Ritenuto di poter condividere le conclusioni della commissione paritetica, in ordine alla delimitazione provvisoria dell'area del Parco, alle misure provvisorie di salvaguardia ed agli obiettivi ed ai valori naturalistici ed ambientali da perseguire e sviluppare; Ritenuta dunque la necessita' di dare attuazione alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la delimitazione provvisoria dell'area del Parco e le misure provvisorie di salvaguardia, valide fino alla redazione del piano del Parco; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; E M A N A il presente decreto: Art. 1. Individuazione e finalita' Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuata l'area del Parco nazionale della Val Grande. Tale area comprende il bacino orografico del torrente San Bernardino e in particolare il bacino della Val Grande e della Valle Pogallo, in quanto, uniti a tutti i complessi vallivi circostanti, rappresentano l'ultima grande area selvaggia dell'intero arco alpino europeo. Il Parco nazionale della Val Grande ha la finalita' di: 1) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalita', integrita' territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta; 2) salvaguardare le aree suscettibili di alterazioni ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, protettivo, la copertura vegetale; 3) favorire, riorganizzare e ottimizzare le attivita' economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attivita' integrative compatibili con le finalita' precedenti; 4) promuovere attivita' di ricerca scientifica e di educazione ambientale.