Con  decreto  ministeriale  7  aprile  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Lucca che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio  di  Lucca
S.p.a.";
    la  costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
Lucca  S.p.a."  con  un  capitale  sociale  di  L.   350.000.000.000,
suddiviso in n. 350.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000
ciascuna;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera'  la  denominazione  di "Ente Cassa di risparmio di Lucca" e
sara' titolare inizialmente  dell'intero  pacchetto  azionario  della
societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione  dello  statuto  della  "Cassa  di  risparmio di Lucca
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    la successiva cessione da parte dell'"Ente Cassa di risparmio  di
Lucca" alla costituenda holding creditizia, denominata "Casse Toscane
S.p.a.",  di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di Lucca
S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 51% del  capitale  della
societa' conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n.
287/90,  nonche'  degli  articoli  13,  comma  4,  e 20, comma 2, del
decreto legislativo n.  356/90.  Conseguentemente,  l'Ente  Cassa  di
risparmio  di  Lucca  -  cui  continuera' a far capo il rimanente 49%
circa del capitale della societa' bancaria conferitaria  -  assumera'
una  partecipazione,  allo  stato  quantificata  nel  18%  circa, nel
capitale della holding.
   La Cassa  di  risparmio  di  Lucca  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di  risparmio  di Lucca S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi  dell'art.
3   del   citato   decreto  legislativo  n.  356/90,  dovra'  cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.