Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e
dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmi di
Livorno che prevede:
il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmi di Livorno
S.p.a.";
la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmi di
Livorno S.p.a." con un capitale sociale di lire 82,8 miliardi,
suddiviso in n. 82.800.000 azioni ordinarie da lire 1.000 nominali
ciascuna;
l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmi di
Livorno" e sara' titolare inizialmente dell'intero pacchetto
azionario della societa' bancaria conferitaria;
l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmi di Livorno
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
la successiva cessione da parte della "Fondazione" alla
costituenda holding creditizia, denominata "Casse Toscane S.p.a.", di
una quota delle azioni della Cassa di risparmi di Livorno S.p.a. di
propria pertinenza pari a circa il 52,25% del capitale della societa'
conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90,
nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la "Fondazione" - di cui
continuera' a far capo il rimanente 47,75% circa del capitale della
societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione, allo
stato quantificata nel 3,46% circa, nel capitale della holding.
La Cassa di risparmi di Livorno contestualmente alla stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmi di Livorno S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.
3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.