Alle   direzioni  provinciali  del
                                  Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi  della
                                  Repubblica
                                  All'Associazione bancaria italiana
  Come  e'  noto, le direzioni provinciali del Tesoro disimpegnano il
servizio di contabilita' e di vigilanza sulle riscossioni  dei  ruoli
emessi  per conto delle casse pensioni amministrate dal Ministero del
tesoro in virtu' degli articoli 187 e 1226 delle istruzioni  generali
sui servizi del Tesoro.
  Pertanto,  e'  di  evidente  importanza,  ai fini della regolarita'
dell'afflusso  degli  introiti  finanziari  alle  Casse,  l'attivita'
amministrativa  diretta  al  recupero  delle  morosita'  sui ruoli di
riscossione ed al perseguimento degli enti e/o istituiti  di  credito
tesorieri  che violino le disposizioni dell'art. 22 del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440.
  Si ritiene, a tal fine, di riassumere di seguito gli interventi che
le direzioni provinciali del Tesoro debbono porre in essere  in  tali
eventualita'.
A) MOROSITA' DERIVANTI DA RUOLI DI RISCOSSIONE INESTINTI.
  L'art.   27   del   regio  decreto-legge  3  marzo  1938,  n.  680,
dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali ed i corrispondenti articoli degli ordinamenti della Cassa per
le  pensioni  ai  sanitari  e  della  Cassa  per  le  pensioni   agli
insegnanti,  dispongono  le  modalita' di accertamento dei contributi
ordinari  e  suppletivi  (nonche'   di   tutte   le   altre   entrate
previdenziali)  mediante emissione di ruoli esecutivi di riscossione,
con conseguente potere di  adozione  immediata  di  tutte  le  azioni
previste dalla legge per il recupero coattivo del credito.
  Fra gli interventi che gli istituti previdenziali hanno facolta' di
adottare,  si enunciano di seguito, secondo una scala di gradualita',
quelli che, in considerazione della particolare  natura  dei  crediti
vantati  e  dei  soggetti debitori, devono ritenersi piu' adeguati al
recupero  delle  somme  dovute  alle   casse   pensioni.   Prima   di
intraprendere  qualunque  azione,  comunque, e' opportuno intimare il
pagamento  del  debito  scaduto  inviando  all'ente  una  diffida  di
pagamento.  In  tale  diffida  dovra' essere, fra l'altro, richiamata
l'attenzione   degli   amministratori   sulle   responsabilita'   cui
potrebbero  andare  incontro  in  virtu'  dell'art. 16 della legge 26
aprile 1990, n. 86 (che ha modificato l'art. 328 del codice penale in
materia di omissione d'atti d'ufficio) e degli articoli 82 e 83 della
legge 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del testo  unico  del  2  luglio
1934, n. 1214 (in materia di responsabilita' amministrativo-contabile
per danno all'erario).
  Ove  la  predetta  diffida non dovesse sortire l'effetto dovuto, si
dara' corso ad una delle seguenti procedure, da adottare secondo  una
modulazione  mirata  al  recupero  il  piu'  sollecito  possibile del
credito vantato.
1) Segnalazione all'organo di controllo dell'ente dell'omissione nel
   varsamento.
  Gli articoli 48 e 49 del nuovo ordinamento delle autonomie  locali,
contenuto  nella legge 8 giugno 1990, n. 142, introducono nuove norme
relative ai controlli da parte dei comitati  regionali  di  controllo
nei  confronti  dei  comuni,  province  e  gli  altri enti locali che
omettano di eseguire atti obbligatori  per  legge.  Risulta  pertanto
implicitamente abrogato il precedente art. 59 della legge 10 febbraio
1953,  n.  62,  che  regolava la materia: gli articoli 48 e 49 citati
prevedono che sia la  legge  regionale  a  dettare  le  modalita'  di
effettuazione  degli  atti  di  controllo  sostitutivo.  Pertanto, le
direzioni  provinciali  del  Tesoro  continueranno  a  segnalare   ai
suddetti  organi  di  controllo  regionale  le  omissioni  che a loro
risultino in ordine all'estinzione dei  ruoli  assunti  in  carico  e
scaduti,  nonche' al versamento dei contributi ex art. 22 della legge
n. 440/1987. Si rimanda in tal senso a quanto esposto nella circolare
n. 617 del 7 novembre 1988 di questa Direzione generale.
  La richiamata azione di recupero non e' preclusiva delle  altre  di
cui ai punti successivi.
2) Compensazione amministrativa (art. 531 delle istruzioni generali
   sui servizi del Tesoro).
  Va  tenuta  presente ed applicata, anche nelle more dell'intervento
di cui al punto precedente, la procedura ordinaria  di  compensazione
amministrativa  effettuabile sugli enti a favore dei quali la sezione
di tesoreria provinciale riceva titoli  di  pagamento.  La  direzione
provinciale del Tesoro e' tenuta a non dare libero corso alle somme a
favore  di  enti  morosi  nei  confronti  delle  casse  pensioni ed a
procedere al recupero dei crediti delle casse  secondo  le  modalita'
disposte con l'art. 531 citato nel titolo.
  Ai  fini  del  recupero di somme iscritte su ruoli di riscossione a
carico di enti che hanno contratto un mutuo con la Direzione generale
degli istituti di previdenza e' operante l'art.  12  della  legge  13
giugno   1962,   n.   855,  in  virtu'  del  quale  la  compensazione
amministrativa si effettua senza il consenso  dell'ente  e  anche  in
presenza di mutui aventi specifica destinazione.
  La    compensazione   amministrativa   potra'   e   dovra'   essere
eventualmente adottata in qualunque momento, anche  nel  corso  degli
interventi coattivi di cui agli altri paragrafi.
3) Ordine di ritenuta agli agenti di riscossione o al tesoriere degli
   enti (art. 29 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e
   disposizioni omologhe).
  L'articolo   dell'ordinamento   della  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti  degli  enti  locali  citato   nel   titolo,   nonche'   i
corrispondenti articoli presenti negli ordinamenti della Cassa per le
pensioni  ai  sanitari  (art. 21 della legge 6 luglio 1939, n. 1035),
della Cassa per le pensioni agli insegnanti (art. 20  della  legge  6
febbraio 1941, n. 176) non sono mai stati abrogati ne' implicitamente
sostituiti da disposizioni legislative successive.
  Deve,  pertanto, ritenersi lecito e legittimo l'ordine di pagamento
che le direzioni provinciali  del  Tesoro  (a  cui  e'  demandata  la
competenza   un   tempo   spettante   alle   intendenze  di  finanza)
impartiscano agli agenti di  riscossione  delle  imposte  degli  enti
locali  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, in sostituzione degli esattori comunali o  ai  tesorieri
dell'ente  di  effettuare  il  pagamento  di  somme dovute alle casse
pensioni suddette iscritte  su  ruoli  di  riscossione  scaduti.  Gli
agenti di riscossione e gli istituti di credito tesorieri sono tenuti
ad  ottemperare all'ordine sia pure limitatamente alle disponibilita'
dell'ente in loro effettivo possesso.
4) Ingiunzione emessa direttamente dal direttore provinciale del
   Tesoro (regio decreto 14 aprile 1910, n. 639).
  L'art. 1 del regio decreto n. 639/1910 attribuisce  allo  Stato  ed
agli  enti  pubblici,  fra i quali le casse pensioni amministrate dal
Ministero del tesoro, la facolta' di attivare la  procedura  speciale
per  la  realizzazione coattiva sia delle entrate di diritto pubblico
che delle entrate di diritto privato.
  Le direzioni provinciali del Tesoro vorranno, pertanto, emettere  i
provvedimenti  di ingiunzione in conformita' del disposto dell'art. 2
del  suddetto  decreto  e,  dopo  averli  fatti  vidimare  e  rendere
esecutivi dal pretore del luogo dove ha sede la direzione provinciale
stessa,  notificarli  ai  debitori  eventualmente anche a mezzo di un
proprio  funzionario  come  consentito  dall'art.  2,  comma  4,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre
1989, n. 389.
  Trascorso   il   termine   di   legge   decorrente    dalla    data
dall'ingiunzione   senza   che   il   procedimento  risulti  sospeso,
l'ufficiale giudiziario potra' dar corso ai successivi atti esecutivi
(fra i quali, ove consentito, il pignoramento  sui  titoli  di  spesa
intestati  agli enti locali ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 7
aprile 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299 ed  il
pignoramento  presso  terzi previsto dall'art. 24- bis della legge 29
ottobre 1987, n. 440, a carico degli istituti tesorieri  degli  enti)
ai fini del recupero del credito.
  Si  raccomanda ai direttori provinciali del Tesoro di avviare senza
indugio il procedimento esecutivo sui beni degli enti morosi in tutti
i casi in cui si manifestino come non efficaci i rimedi previsti  nei
punti precedenti.
  Copia  degli atti relativi alle azioni di recupero intraprese vanno
inviate a questa Direzione generale (Divisione XVII - vigilanza sulle
entrate previdenziali e servizio ispettivo).
  Le procedure illustrate dalla presente devono  rigurdare  tutte  le
morosita' effettive risultanti dalle scritture contabili curate dalle
direzioni  provinciali.  Le stesse potranno astenersi dalle azioni di
recupero delle morosita'  in  presenza  di  contestazioni  notificate
dagli  enti  debitori  direttamente  alla  direzione  provinciale del
Tesoro, fino alla definitiva determinazione di merito, da adottare  a
cura di questa Direzione generale.
B) EVASIONE NEL VERSAMENTO MENSILE DEI CONTRIBUTI ORDINARI DELL'ART.
   22 DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1987, N. 359, CONVERTITO IN LEGGE
   29 OTTOBRE 1987, N. 440.
  In  base  dell'articolo  di  legge citato nel titolo specificamente
illustrato con le circolari di questa Direzione  generale  n.  1/I.P.
del  1›  ottobre  1988 (Gazzetta Ufficiale n. 251/1988), n. 617 del 7
novembre 1988, e n. 3/I.P. del 12 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale  n.
148/1989),  tutti gli enti con personale iscritto alla Cassa pensioni
dipendenti  enti  locali, alla Cassa pensioni ai sanitari oppure alla
Cassa pensioni insegnanti d'asilo e di scuole  elementari  parificate
sono  obbligati  ad  emettere,  insieme al mandato di pagamento delle
retribuzioni, anche il mandato di versamento dei relativi contributi.
  Agli istituti di credito, quali  tesorieri  degli  enti,  e'  fatto
divieto  di dar corso al pagamento degli stipendi in mancanza di tale
ultimo mandato. I tesorieri sono, inoltre, tenuti  a  riscontrare  la
corrispondenza  fra gli importi lordi degli emolumenti corrisposti al
personale dipendente,  indicati  nella  distinta  di  accompagnamento
modello 194/IP, e quelli relativi ai titoli di pagamento emessi dagli
enti.   Sono,  inoltre,  obbligati  a  dar  corso  al  pagamento  dei
contributi entro il 15 del mese successivo a quello di emissione  del
titolo  di  pagamento  delle  retribuzioni.  L'art. 22 della legge n.
440/1987 prefigura, pertanto, una responsabilita' congiunta di enti e
tesorieri in caso di omesso o  ritardato  versamento  dei  contributi
previdenziali.
  Al  fine  di rendere tempestivo ed efficace il recupero delle somme
eventualmene evase, anche in considerazione del fatto  che  le  somme
stesse  non  sono  iscritte  in  ruoli  esecutivi  di riscossione, le
direzioni  provinciali  del  Tesoro  segnaleranno  agli   organi   di
controllo,  come  gia' previsto nella circolare n. 617 del 7 novembre
1988, ora in applicazione degli articoli 48 e 49 della legge 8 giugno
1990, n. 142,  gli  enti  iscritti  che  non  abbiano  effettuato  un
versamento  mensile.  La  segnalazione  in  questione  dovra'  essere
utilmente  preceduta  da  un  sollecito  all'ente  per  un  immediato
pagamento.  Nel  caso  in  cui l'ente dichiari di non aver effettuato
pagamenti di emolumenti retributivi,  la  segnalazione  al  Co.Re.Co.
sara'  omessa, ma sara' data comunicazione della dichiarazione stessa
alla divisione XVII ed al  servizio  ispettivo  di  questa  Direzione
generale.
Sara'   cura   della  stessa  disporre  eventuali  indagini  all'uopo
attivando i propri funzionari ispettori, investiti dei poteri di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge 11 novembre 1983, n. 638.
C) RESPONSABILITA' PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
   O MANCATA ESTINZIONE DI RUOLI DI RISCOSSIONE.
  L'omesso versamento dei contributi e/o mancata estinzione dei ruoli
di  riscossione arreca un danno alle casse pensioni, specialmente nei
casi in cui non sia seguito da un sollecito recupero del credito.
  In materia sussiste la giurisdizione della Corte  dei  conti,  come
recentemente riaffermato nella decisione della sezione I n. 394 del 7
novembre  1989. Sono, pertanto, pienamente operanti gli obblighi e le
responsabilita' contemplate dagli articoli 82 e  83  della  legge  di
contabilita'  di  Stato  (regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440),
anche con riferimento all'obbligo di denunzia al procuratore generale
presso la Corte dei conti.
  Sara' gradito un cenno di riscontro alle  illustrate  disposizioni,
con  particolare  riferimento  alle  iniziative  intraprese  o che si
intendono intraprendere in esecuzione delle stesse.
  La presente circolare  viene  emanata  d'intesa  con  la  Direzione
generale  dei  servizi  periferici,  ai sensi dell'articolo 190 delle
istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
                   Il direttore generale degli istituti di previdenza
                                        GRANDE