Alle direzioni provinciali del Tesoro e, per conoscenza: Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Al commissariato del Governo per la provincia di Trento Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano Ai provveditorati agli studi della Repubblica All'Associazione bancaria italiana Come e' noto, le direzioni provinciali del Tesoro disimpegnano il servizio di contabilita' e di vigilanza sulle riscossioni dei ruoli emessi per conto delle casse pensioni amministrate dal Ministero del tesoro in virtu' degli articoli 187 e 1226 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Pertanto, e' di evidente importanza, ai fini della regolarita' dell'afflusso degli introiti finanziari alle Casse, l'attivita' amministrativa diretta al recupero delle morosita' sui ruoli di riscossione ed al perseguimento degli enti e/o istituiti di credito tesorieri che violino le disposizioni dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440. Si ritiene, a tal fine, di riassumere di seguito gli interventi che le direzioni provinciali del Tesoro debbono porre in essere in tali eventualita'. A) MOROSITA' DERIVANTI DA RUOLI DI RISCOSSIONE INESTINTI. L'art. 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed i corrispondenti articoli degli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti, dispongono le modalita' di accertamento dei contributi ordinari e suppletivi (nonche' di tutte le altre entrate previdenziali) mediante emissione di ruoli esecutivi di riscossione, con conseguente potere di adozione immediata di tutte le azioni previste dalla legge per il recupero coattivo del credito. Fra gli interventi che gli istituti previdenziali hanno facolta' di adottare, si enunciano di seguito, secondo una scala di gradualita', quelli che, in considerazione della particolare natura dei crediti vantati e dei soggetti debitori, devono ritenersi piu' adeguati al recupero delle somme dovute alle casse pensioni. Prima di intraprendere qualunque azione, comunque, e' opportuno intimare il pagamento del debito scaduto inviando all'ente una diffida di pagamento. In tale diffida dovra' essere, fra l'altro, richiamata l'attenzione degli amministratori sulle responsabilita' cui potrebbero andare incontro in virtu' dell'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (che ha modificato l'art. 328 del codice penale in materia di omissione d'atti d'ufficio) e degli articoli 82 e 83 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del testo unico del 2 luglio 1934, n. 1214 (in materia di responsabilita' amministrativo-contabile per danno all'erario). Ove la predetta diffida non dovesse sortire l'effetto dovuto, si dara' corso ad una delle seguenti procedure, da adottare secondo una modulazione mirata al recupero il piu' sollecito possibile del credito vantato. 1) Segnalazione all'organo di controllo dell'ente dell'omissione nel varsamento. Gli articoli 48 e 49 del nuovo ordinamento delle autonomie locali, contenuto nella legge 8 giugno 1990, n. 142, introducono nuove norme relative ai controlli da parte dei comitati regionali di controllo nei confronti dei comuni, province e gli altri enti locali che omettano di eseguire atti obbligatori per legge. Risulta pertanto implicitamente abrogato il precedente art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che regolava la materia: gli articoli 48 e 49 citati prevedono che sia la legge regionale a dettare le modalita' di effettuazione degli atti di controllo sostitutivo. Pertanto, le direzioni provinciali del Tesoro continueranno a segnalare ai suddetti organi di controllo regionale le omissioni che a loro risultino in ordine all'estinzione dei ruoli assunti in carico e scaduti, nonche' al versamento dei contributi ex art. 22 della legge n. 440/1987. Si rimanda in tal senso a quanto esposto nella circolare n. 617 del 7 novembre 1988 di questa Direzione generale. La richiamata azione di recupero non e' preclusiva delle altre di cui ai punti successivi. 2) Compensazione amministrativa (art. 531 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro). Va tenuta presente ed applicata, anche nelle more dell'intervento di cui al punto precedente, la procedura ordinaria di compensazione amministrativa effettuabile sugli enti a favore dei quali la sezione di tesoreria provinciale riceva titoli di pagamento. La direzione provinciale del Tesoro e' tenuta a non dare libero corso alle somme a favore di enti morosi nei confronti delle casse pensioni ed a procedere al recupero dei crediti delle casse secondo le modalita' disposte con l'art. 531 citato nel titolo. Ai fini del recupero di somme iscritte su ruoli di riscossione a carico di enti che hanno contratto un mutuo con la Direzione generale degli istituti di previdenza e' operante l'art. 12 della legge 13 giugno 1962, n. 855, in virtu' del quale la compensazione amministrativa si effettua senza il consenso dell'ente e anche in presenza di mutui aventi specifica destinazione. La compensazione amministrativa potra' e dovra' essere eventualmente adottata in qualunque momento, anche nel corso degli interventi coattivi di cui agli altri paragrafi. 3) Ordine di ritenuta agli agenti di riscossione o al tesoriere degli enti (art. 29 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e disposizioni omologhe). L'articolo dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali citato nel titolo, nonche' i corrispondenti articoli presenti negli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai sanitari (art. 21 della legge 6 luglio 1939, n. 1035), della Cassa per le pensioni agli insegnanti (art. 20 della legge 6 febbraio 1941, n. 176) non sono mai stati abrogati ne' implicitamente sostituiti da disposizioni legislative successive. Deve, pertanto, ritenersi lecito e legittimo l'ordine di pagamento che le direzioni provinciali del Tesoro (a cui e' demandata la competenza un tempo spettante alle intendenze di finanza) impartiscano agli agenti di riscossione delle imposte degli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in sostituzione degli esattori comunali o ai tesorieri dell'ente di effettuare il pagamento di somme dovute alle casse pensioni suddette iscritte su ruoli di riscossione scaduti. Gli agenti di riscossione e gli istituti di credito tesorieri sono tenuti ad ottemperare all'ordine sia pure limitatamente alle disponibilita' dell'ente in loro effettivo possesso. 4) Ingiunzione emessa direttamente dal direttore provinciale del Tesoro (regio decreto 14 aprile 1910, n. 639). L'art. 1 del regio decreto n. 639/1910 attribuisce allo Stato ed agli enti pubblici, fra i quali le casse pensioni amministrate dal Ministero del tesoro, la facolta' di attivare la procedura speciale per la realizzazione coattiva sia delle entrate di diritto pubblico che delle entrate di diritto privato. Le direzioni provinciali del Tesoro vorranno, pertanto, emettere i provvedimenti di ingiunzione in conformita' del disposto dell'art. 2 del suddetto decreto e, dopo averli fatti vidimare e rendere esecutivi dal pretore del luogo dove ha sede la direzione provinciale stessa, notificarli ai debitori eventualmente anche a mezzo di un proprio funzionario come consentito dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389. Trascorso il termine di legge decorrente dalla data dall'ingiunzione senza che il procedimento risulti sospeso, l'ufficiale giudiziario potra' dar corso ai successivi atti esecutivi (fra i quali, ove consentito, il pignoramento sui titoli di spesa intestati agli enti locali ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 7 aprile 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299 ed il pignoramento presso terzi previsto dall'art. 24- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 440, a carico degli istituti tesorieri degli enti) ai fini del recupero del credito. Si raccomanda ai direttori provinciali del Tesoro di avviare senza indugio il procedimento esecutivo sui beni degli enti morosi in tutti i casi in cui si manifestino come non efficaci i rimedi previsti nei punti precedenti. Copia degli atti relativi alle azioni di recupero intraprese vanno inviate a questa Direzione generale (Divisione XVII - vigilanza sulle entrate previdenziali e servizio ispettivo). Le procedure illustrate dalla presente devono rigurdare tutte le morosita' effettive risultanti dalle scritture contabili curate dalle direzioni provinciali. Le stesse potranno astenersi dalle azioni di recupero delle morosita' in presenza di contestazioni notificate dagli enti debitori direttamente alla direzione provinciale del Tesoro, fino alla definitiva determinazione di merito, da adottare a cura di questa Direzione generale. B) EVASIONE NEL VERSAMENTO MENSILE DEI CONTRIBUTI ORDINARI DELL'ART. 22 DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1987, N. 359, CONVERTITO IN LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 440. In base dell'articolo di legge citato nel titolo specificamente illustrato con le circolari di questa Direzione generale n. 1/I.P. del 1 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 251/1988), n. 617 del 7 novembre 1988, e n. 3/I.P. del 12 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 148/1989), tutti gli enti con personale iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa pensioni ai sanitari oppure alla Cassa pensioni insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate sono obbligati ad emettere, insieme al mandato di pagamento delle retribuzioni, anche il mandato di versamento dei relativi contributi. Agli istituti di credito, quali tesorieri degli enti, e' fatto divieto di dar corso al pagamento degli stipendi in mancanza di tale ultimo mandato. I tesorieri sono, inoltre, tenuti a riscontrare la corrispondenza fra gli importi lordi degli emolumenti corrisposti al personale dipendente, indicati nella distinta di accompagnamento modello 194/IP, e quelli relativi ai titoli di pagamento emessi dagli enti. Sono, inoltre, obbligati a dar corso al pagamento dei contributi entro il 15 del mese successivo a quello di emissione del titolo di pagamento delle retribuzioni. L'art. 22 della legge n. 440/1987 prefigura, pertanto, una responsabilita' congiunta di enti e tesorieri in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Al fine di rendere tempestivo ed efficace il recupero delle somme eventualmene evase, anche in considerazione del fatto che le somme stesse non sono iscritte in ruoli esecutivi di riscossione, le direzioni provinciali del Tesoro segnaleranno agli organi di controllo, come gia' previsto nella circolare n. 617 del 7 novembre 1988, ora in applicazione degli articoli 48 e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli enti iscritti che non abbiano effettuato un versamento mensile. La segnalazione in questione dovra' essere utilmente preceduta da un sollecito all'ente per un immediato pagamento. Nel caso in cui l'ente dichiari di non aver effettuato pagamenti di emolumenti retributivi, la segnalazione al Co.Re.Co. sara' omessa, ma sara' data comunicazione della dichiarazione stessa alla divisione XVII ed al servizio ispettivo di questa Direzione generale. Sara' cura della stessa disporre eventuali indagini all'uopo attivando i propri funzionari ispettori, investiti dei poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638. C) RESPONSABILITA' PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI O MANCATA ESTINZIONE DI RUOLI DI RISCOSSIONE. L'omesso versamento dei contributi e/o mancata estinzione dei ruoli di riscossione arreca un danno alle casse pensioni, specialmente nei casi in cui non sia seguito da un sollecito recupero del credito. In materia sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, come recentemente riaffermato nella decisione della sezione I n. 394 del 7 novembre 1989. Sono, pertanto, pienamente operanti gli obblighi e le responsabilita' contemplate dagli articoli 82 e 83 della legge di contabilita' di Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), anche con riferimento all'obbligo di denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti. Sara' gradito un cenno di riscontro alle illustrate disposizioni, con particolare riferimento alle iniziative intraprese o che si intendono intraprendere in esecuzione delle stesse. La presente circolare viene emanata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici, ai sensi dell'articolo 190 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Il direttore generale degli istituti di previdenza GRANDE