IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati riconosciuti al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con una media pro-capite di centoventi ore mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 e nella misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una media pro-capite di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991; Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale e' stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991; Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991, con la quale e' stato prorogato al 30 aprile 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unita' della prefettura di Siracusa e nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili; Vista l'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale e' stato prorogato al 30 giugno 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad un contingente di dodici unita' della prefettura di Siracusa; Vista l'ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1991, con la quale e' stato prorogato al 30 settembre 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dalle dodici unita' in servizio presso la prefettura di Siracusa, gia' autorizzate con la predetta ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, nella misura massima corrispondente ad ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili; Vista l'ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1991, con la quale e' stata prorogata l'autorizzazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario per dodici unita' in servizio presso la prefettura di Siracusa nella misura media mensile di sessanta ore pro-capite con un tetto massimo individuale di ottanta ore mensili; Vista l'ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1991, con la quale e' stato disposto l'avvio del programma di adeguamento antisismico previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista l'ordinanza n. 2200/FPC del 28 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, con la quale e' stato autorizzato il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato da quattro unita' di personale della prefettura di Catania in relazione alle attivita' connesse con gli eventi sismici del dicembre 1990; Vista l'ordinanza n. 2220/FPC dell'8 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, con la quale da ultimo, e' stata prorogata l'autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario per dodici unita' in servizio presso la prefettura di Siracusa, nella misura media mensile di sessanta ore pro-capite, con un tetto massimo individuale di ottanta ore mensili fino al 31 marzo 1992; Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1991 nelle prov- ince di Siracusa, Catania e Ragusa; Vista l'ordinanza n. 2245 del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992, recante modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2212/FPC del 3 marzo 1992; Visti il telefax n. 388 Uff. comm. in data 24 marzo 1992 e la nota 416 Uff. comm. del 27 marzo 1992 con i quali il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991 con riferimento alle unita' della prefettura di Siracusa nonche' l'autorizzazione alle prestazioni straordinarie di lavoro, nella medesima misura, per una unita' distaccata del comune di Siracusa per le esigenze dell'Ufficio del medesimo commissario coordinatore per le finalita' di cui alle sopracitate ordinanze n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e per sei unita' della prefettura di Catania e due unita' della prefettura di Ragusa; Vista la nota n. 1126/010/56-1 Emer del 1 aprile 1992 con la quale il servizio emergenza ha espresso parere favorevole circa la richiesta di cui sopra; Tenuto conto delle esigenze prospettate, correlate al disimpegno delle residue pendenze connesse agli eventi sismici anche con riferimento agli adempimenti preordinati alla esecuzione degli interventi disciplinati dalle sopracitate ordinanze n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991 e n. 2212 del 3 febbraio 1992; Sentito in data 8 aprile 1992 il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale che ha quantificato in lire 260 milioni l'onere correlato alle autorizzazioni sopracennate; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Per le finalita' indicate nelle premesse il termine del 31 marzo 1992 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2220/FPC dell'8 febbraio 1992 e' prorogato fino al 31 dicembre 1992. 2. E' altresi' autorizzata dal 1 aprile al 31 dicembre 1992 la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nella medesima misura media mensile pro-capite di sessanta ore e fino ad un massimo di ottanta ore mensili, per sei unita' della prefettura di Catania e due unita' della prefettura di Ragusa, nonche' di una unita' distaccata dal comune di Siracusa presso l'Ufficio del commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale.