IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati
riconosciuti al  personale  civile  e  militare  dello  Stato,  della
regione  siciliana,  delle  amministrazioni  provinciali di Siracusa,
Catania e Ragusa e dei comuni interessati, impegnato nelle operazioni
di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13  e
16  dicembre  1990,  compensi per prestazioni straordinarie di lavoro
nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con
una media pro-capite di centoventi ore mensili per il periodo dal  13
dicembre   1990   al   15   gennaio   1991  e  nella  misura  massima
corrispondente a cento ore  mensili,  con  una  media  pro-capite  di
ottanta  ore  mensili  per  il  periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio
1991;
  Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  72  del 26 marzo 1991, con la quale e' stato
prorogato al 15 marzo 1991  il  termine  per  la  corresponsione  dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991;
  Vista  l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991, con la  quale  e'  stato
prorogato  al  30  aprile  1991  il termine per la corresponsione dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo  1991,  limitatamente  ad  un
contingente  di  venti  unita'  della  prefettura di Siracusa e nella
misura massima corrispondente a ottanta ore mensili,  con  una  media
pro-capite di sessanta ore mensili;
 Vista  l'ordinanza  n.  2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale  e'  stato
prorogato  al  30  giugno  1991  il termine per la corresponsione dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad  un
contingente di dodici unita' della prefettura di Siracusa;
  Vista  l'ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1991, con la  quale  e'  stato
prorogato  al  30 settembre 1991 il termine per la corresponsione dei
compensi per prestazioni di  lavoro  straordinario  effettuato  dalle
dodici  unita'  in  servizio  presso  la prefettura di Siracusa, gia'
autorizzate con la predetta ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno  1991,
nella  misura  massima corrispondente ad ottanta ore mensili, con una
media pro-capite di sessanta ore mensili;
  Vista l'ordinanza n. 2178/FPC  del  22  novembre  1991,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1991, con la quale e'
stata  prorogata l'autorizzazione relativa alle prestazioni di lavoro
straordinario per dodici unita' in servizio presso la  prefettura  di
Siracusa nella misura media mensile di sessanta ore pro-capite con un
tetto massimo individuale di ottanta ore mensili;
  Vista l'ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre 1991, con la quale e'
stato disposto  l'avvio  del  programma  di  adeguamento  antisismico
previsto  dall'art.  2,  comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  1991,  n.
195;
  Vista  l'ordinanza  n.  2200/FPC  del  28 dicembre 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, con  la  quale  e'
stato   autorizzato   il   pagamento   delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettuato  da  quattro  unita'  di  personale   della
prefettura  di  Catania  in relazione alle attivita' connesse con gli
eventi sismici del dicembre 1990;
  Vista l'ordinanza n.  2220/FPC  dell'8  febbraio  1992,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, con la quale da
ultimo, e'  stata  prorogata  l'autorizzazione  alle  prestazioni  di
lavoro   straordinario  per  dodici  unita'  in  servizio  presso  la
prefettura di Siracusa, nella misura media mensile  di  sessanta  ore
pro-capite,  con  un tetto massimo individuale di ottanta ore mensili
fino al 31 marzo 1992;
  Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4  febbraio  1992,  concernente  la
disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione
e   ricostruzione  degli  edifici  di  uso  abitativo  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1991 nelle  prov-
ince di Siracusa, Catania e Ragusa;
  Vista  l'ordinanza  n.  2245  del  26  marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30  marzo  1992,  recante  modifiche  ed
integrazioni all'ordinanza n. 2212/FPC del 3 marzo 1992;
  Visti  il telefax n. 388 Uff. comm. in data 24 marzo 1992 e la nota
416 Uff.  comm.  del  27  marzo  1992  con  i  quali  il  commissario
coordinatore  per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia
orientale ha richiesto di prorogare  fino  al  31  dicembre  1992  le
disposizioni  di  cui  alla  sopracitata ordinanza n. 2178/FPC del 22
novembre  1991  con  riferimento  alle  unita'  della  prefettura  di
Siracusa  nonche'  l'autorizzazione alle prestazioni straordinarie di
lavoro, nella medesima misura, per una unita' distaccata  del  comune
di  Siracusa  per  le  esigenze dell'Ufficio del medesimo commissario
coordinatore per le finalita' di cui alle  sopracitate  ordinanze  n.
2174/FPC  del  30  ottobre 1991 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e per
sei unita' della prefettura di Catania e due unita' della  prefettura
di Ragusa;
  Vista la nota n. 1126/010/56-1 Emer del 1› aprile 1992 con la quale
il   servizio  emergenza  ha  espresso  parere  favorevole  circa  la
richiesta di cui sopra;
  Tenuto conto delle esigenze prospettate,  correlate  al  disimpegno
delle  residue  pendenze  connesse  agli  eventi  sismici  anche  con
riferimento  agli  adempimenti  preordinati  alla  esecuzione   degli
interventi  disciplinati  dalle sopracitate ordinanze n. 2174/FPC del
30 ottobre 1991 e n. 2212 del 3 febbraio 1992;
  Sentito in data 8 aprile 1992 il commissario coordinatore  per  gli
interventi  nelle  zone  terremotate  della  Sicilia orientale che ha
quantificato   in   lire   260   milioni   l'onere   correlato   alle
autorizzazioni sopracennate;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le finalita' indicate nelle premesse il termine del 31 marzo
1992 di cui all'art. 1 dell'ordinanza  n.  2220/FPC  dell'8  febbraio
1992 e' prorogato fino al 31 dicembre 1992.
  2.  E'  altresi'  autorizzata  dal 1› aprile al 31 dicembre 1992 la
corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro  straordinario,
nella medesima misura media mensile pro-capite di sessanta ore e fino
ad un massimo di ottanta ore mensili, per sei unita' della prefettura
di  Catania  e  due unita' della prefettura di Ragusa, nonche' di una
unita'  distaccata  dal  comune  di  Siracusa  presso  l'Ufficio  del
commissario  coordinatore  per  gli interventi nelle zone terremotate
della Sicilia orientale.