IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  intervenire  in
favore delle zone colpite da eccezionali calamita' naturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con i Ministri del bilancio e  della  programmazione  economica,  del
tesoro,  dei  lavori  pubblici  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Per  far  fronte  agli  interventi  urgenti  conseguenti   alle
eccezionali avversita' atmosferiche  che  hanno  colpito  le  regioni
Toscana e Sicilia nei mesi di ottobre e  novembre  1991,  finalizzati
alla riparazione dei danni al regime idraulico,  alle  infrastrutture
ed alle  opere  di  presidio  e  per  la  sistemazione  dei  dissesti
idrogeologici, e' autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a  carico
del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato  del
corrispondente importo. 
  2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per  il  coordinamento
della  protezione  civile  provvede,  con  proprie  ordinanze,   alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1,  utilizzando  nella
misura massima di lire 50 miliardi lo stanziamento di  cui  al  comma
medesimo. 
  3.  Le  regioni  indicate  al  comma  1,  anche  sulla  base  delle
segnalazioni degli enti locali  interessati  ed  in  armonia  con  le
previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge  18
maggio 1989, n. 183, elaborano,  all'uopo  avvalendosi  degli  uffici
tecnici regionali, un programma  di  interventi  urgenti,  secondo  i
seguenti criteri indicati in ordine di priorita': 
    a) eliminazione delle situazioni di pericolo; 
    b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali; 
    c) rimessa  in  pristino  od  esecuzione  delle  altre  opere  ed
infrastrutture di cui al comma 1; 
    d) riparazione dei danni subi'ti dalle abitazioni private e dalle
cose di privati cittadini. 
  4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei  danni
e da un quadro economico  globale  dei  progetti  e  delle  opere  da
eseguire o da completare, e' trasmesso entro il  31  maggio  1992  al
Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al  comma  2,  sono
assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei  programmi
di cui al comma 3, da parte del Ministro per il  coordinamento  della
protezione  civile,  sentiti  i  Ministri  dei  lavori   pubblici   e
dell'ambiente, i quali esprimono il proprio  avviso  nel  termine  di
quindici giorni dalla richiesta. 
  6. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza  conseguenti  alle
eccezionali avversita' atmosferiche di cui al comma 1, con esclusione
delle regioni ivi menzionate, finalizzate alla riparazione  di  danni
al regime idraulico, alle infrastrutture e per  la  sistemazione  dei
dissesti idrogeologici, secondo le modalita' previste al comma 2,  e'
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del  Fondo  per  la
protezione civile, che a tal fine e' integrato, per l'anno 1992,  del
corrispondente  importo.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile al fine della individuazione delle opere  di  somma
urgenza si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R. 
  7. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  si  provvede:
quanto a lire 120 miliardi,  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1'  marzo
1986, n. 64; quanto a  lire  25  miliardi,  mediante  utilizzo  delle
disponibilita' in conto residui  iscritte  sul  capitolo  7749  dello
stato di previsione del Ministero  dei  lavori  pubblici  per  l'anno
1991,    all'uopo    intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  2,  della
legge 18 maggio 1989,  n.  183,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente  capitolo  di
spesa e, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992, mediante parziale
utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta  l'autorizzazione  di  spesa
per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo  33,  comma  2,
della legge 18 maggio 1989, n. 183.  Le  predette  disponibilita'  in
conto residui  del  capitolo  7749  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei lavori pubblici non impegnate  nell'anno  1991  possono
esserlo nell'anno 1992. 
  8. All'onere di cui al comma 6, pari a lire 50 miliardi per  l'anno
1992, si provvede  mediante  parziale  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno  1992,  all'uopo  intendendosi  corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1  della  legge
1' marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992.