IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per
iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia  di
Gorizia (FRIE);
  Vista  la  legge  29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi
per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia;
  Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale  prevede
che  i  tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla
cennata legge 18 ottobre 1955,  n.  908,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  sono  determinati con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione all'andamento del mercato finanziario;
  Vista la decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  in
data  28  maggio  1991  relativa  a talune misure di aiuti adottate a
beneficio delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica (CIPE) in data 26 novembre 1991 concernente
il coordinamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n.
183,  degli  incentivi  alle  imprese  nella  regione  Friuli-Venezia
Giulia;
  Attesa  la  necessita'  di differenziare la misura dell'interesse a
seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in  armonia  con
la normativa comunitaria;
  Attesa  l'esigenza  di fissare, ai fini del calcolo dell'intensita'
lorda  dell'aiuto,  la  misura  del  contributo  in  conto  interessi
riconosciuto  agli  operatori in quanto beneficiari dei finanziamenti
agevolati;
  Attesa altresi' l'esigenza di determinare, sempre  per  il  calcolo
dell'intensita'  lorda  dell'aiuto,  il  tasso di attualizzazione del
predetto contributo;
  Ritenuta l'urgenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo  1988,
n.  67,  i  tassi  di  interesse agevolati per le operazioni previste
dalla legge 18 ottobre  1955,  n.  908,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono cosi' determinati:
    a)  7%:  per  i  mutui destinati alla costruzione, riattivazione,
trasformazione,  ammodernamento  ed   ampliamento   di   stabilimenti
industriali  ed  aziende  artigiane,  alle costruzioni navali ed alle
attivita'  turistico-alberghiere,  nonche'   alle   altre   attivita'
economiche  previste  dalle  lettere  a),  b)  e c) dell'art. 1 della
suddetta legge 29 gennaio 1986, n. 26. Tale tasso sara' ridotto al 6%
per le imprese che non abbiano un numero di dipendenti superiore alle
250 unita' ed un fatturato non superiore a 30 miliardi di lire ed  al
5%  per  le  imprese  con  un numero di dipendenti non superiore a 50
unita' ed un fatturato non superiore a 7,5 miliardi di lire;
    b) 5%: per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di  tipo
popolare.
  Le  misure  come  sopra  fissate  si  applicheranno ai contratti di
finanziamento stipulati a far tempo dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.