IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on.le Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerata la situazione di emergenza venutasi a determinare nelle province di Pescara, Chieti, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso e Isernia, tempestivamente segnalata dalle competenti prefetture, a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi, con particolare violenza, sulle regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 che hanno causato, nel territorio delle predette province, ingenti danni con interruzione della viabilita', di reti fognanti e idriche, frane e smottamenti, crollo o intransitabilita' di ponti, rottura di argini con conseguente esondazione di corsi d'acqua ed allagamento di terreni coltivati ed immobili ad uso abitativo o produttivo, questi ultimi, in particolare nel comune di S. Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli; Vista l'ordinanza n. 2253/FPC del 17 aprile 1992 in corso di pubblicazione, emanata ai sensi della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992 soprarichiamata con la quale sono state adottate disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalle sopracitate eccezionali avversita' atmosferiche; Vista la nota n. 712/22/Gab del 16 aprile 1992 con la quale la prefettura di Ascoli Piceno, nel segnalare i gravi danni prodottisi nella medesima provincia, ha rappresentato tra l'altro, in particolare, la necessita' di disporre sospensioni di termini relativi ad adempimenti di natura contributiva e fiscale in favore dei soggetti interessati dai disastrosi allagamenti nel comune di S. Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli; Visto il telegramma n. 5000 Set I del 17 aprile 1992 con il quale il prefetto di Ascoli Piceno rappresenta nuovamente l'assoluta urgenza di una proroga dei termini in scadenza in materia contributiva e fiscale a favore dei soggetti e degli operatori economici colpiti dalla esondazione del fiume Tronto nella zona di Porto d'Ascoli nel comune di S. Benedetto del Tronto, impossibilitati alla archiviazione della documentazione amministrativa-contabile a causa dei succitati allagamenti; Vista la richiesta avanzata dal presidente della regione Marche di una sospensione semestrale di termini scadenti per taluni adempimenti fiscali e contributivi per i soggetti sopra indicati; Visto il parere favorevole espresso dai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con le note n. 868/U.C.L. del 29 aprile 1992 e n. 6/PS4391CN del 24 aprile 1992; Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 aprile 1992; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare, il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; Dispone: Art. 1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 9 aprile 1992, nel comune di San Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli, ovvero di quelli che svolgono nella predetta localita' la propria attivita' industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorche' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse, a decorrere dal 9 aprile fino al 31 ottobre 1992 sono sospesi: 1) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 2) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.