IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  istitutiva  del  Servizio
nazionale di protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile 1992 con cui l'on.le Capria, Ministro per il  coordinamento
della  protezione civile, e' stato delegato ad esercitare le funzioni
di coordinamento, di indirizzo, di promozione  di  iniziative,  anche
normative,  nonche'  ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata  legge
24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerata la situazione di emergenza venutasi a determinare nelle
province   di  Pescara,  Chieti,  Teramo,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Campobasso e  Isernia,  tempestivamente  segnalata  dalle  competenti
prefetture,  a  seguito  degli  eventi  alluvionali  abbattutisi, con
particolare violenza, sulle regioni  Abruzzo,  Marche  e  Molise  nei
giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 che hanno causato, nel territorio delle
predette  province,  ingenti danni con interruzione della viabilita',
di  reti  fognanti  e  idriche,  frane  e   smottamenti,   crollo   o
intransitabilita'   di  ponti,  rottura  di  argini  con  conseguente
esondazione di corsi d'acqua ed allagamento di terreni  coltivati  ed
immobili ad uso abitativo o produttivo, questi ultimi, in particolare
nel comune di S. Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli;
  Vista  l'ordinanza  n.  2253/FPC  del  17  aprile  1992 in corso di
pubblicazione, emanata ai sensi della previsione di cui  all'art.  5,
comma  3,  della  legge n. 225/1992 soprarichiamata con la quale sono
state  adottate  disposizioni  volte   a   fronteggiare   l'emergenza
derivante dalle sopracitate eccezionali avversita' atmosferiche;
  Vista  la  nota  n.  712/22/Gab  del 16 aprile 1992 con la quale la
prefettura di Ascoli Piceno, nel segnalare i gravi  danni  prodottisi
nella   medesima   provincia,   ha   rappresentato  tra  l'altro,  in
particolare,  la  necessita'  di  disporre  sospensioni  di   termini
relativi  ad  adempimenti  di natura contributiva e fiscale in favore
dei soggetti interessati dai disastrosi allagamenti nel comune di  S.
Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli;
  Visto  il  telegramma n. 5000 Set I del 17 aprile 1992 con il quale
il  prefetto  di  Ascoli  Piceno  rappresenta  nuovamente  l'assoluta
urgenza   di   una   proroga  dei  termini  in  scadenza  in  materia
contributiva e fiscale  a  favore  dei  soggetti  e  degli  operatori
economici  colpiti  dalla  esondazione del fiume Tronto nella zona di
Porto d'Ascoli nel comune di S. Benedetto del Tronto, impossibilitati
alla archiviazione della  documentazione  amministrativa-contabile  a
causa dei succitati allagamenti;
  Vista  la richiesta avanzata dal presidente della regione Marche di
una sospensione semestrale di termini scadenti per taluni adempimenti
fiscali e contributivi per i soggetti sopra indicati;
  Visto il parere favorevole espresso dai Ministeri delle  finanze  e
del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con le note n.
868/U.C.L. del 29 aprile 1992 e n. 6/PS4391CN del 24 aprile 1992;
  Acquisito  l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 17
aprile 1992;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  in  particolare,  il  testo  unico  delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e  successive  modificazioni  ed  il  decreto-legge  13
settembre  1991,  n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n.
363;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  In favore dei soggetti residenti, da data  anteriore  al  9  aprile
1992,  nel  comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  localita' Porto
d'Ascoli, ovvero di quelli che svolgono nella predetta  localita'  la
propria  attivita'  industriale,  commerciale, artigiana ed agricola,
ancorche' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti
dalle attivita' stesse, a decorrere dal 9 aprile fino al  31  ottobre
1992 sono sospesi:
   1)  i  termini  per  gli  adempimenti  connessi  al versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota
dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi  per  le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;
   2)  i  termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai
versamenti di natura tributaria, civilistica  ed  amministrativa  non
espressamente  sopra  previsti, ivi compreso il versamento di entrate
aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti  di  pubbliche
amministrazioni    e    di   enti   pubblici   anche   agli   effetti
dell'accertamento e della riscossione delle  imposte  e  delle  tasse
erariali  e  locali,  ad  esclusione  di  quelli di cui alla legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.
  Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le
prescrizioni di legge.