IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto 17 dicembre 1990, n. 416, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto alla produzione di grano duro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990; Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, concernente: "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; Considerata la necessita' di modificare il citato decreto n. 416/1990, per quanto concerne l'acquisizione della certificazione "antimafia" e la trasmissione agli organi istruttori della documentazione relativa alle operazioni di verifica delle superfici e di quelle complementari e di supporto di cui all'art. 7, comma 6, del richiamato decreto n. 416/1990, necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto; Considerata, altresi', l'opportunita' di dettare disposizioni rivolte a sanare, sulla base della presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, le dichiarazioni coltivazione del grano duro di produzione 1991, sospese perche' contenenti meri errori materiali, a condizione che le correzioni non comportino comunque un aumento della superficie indicata nelle anzidette dichiarazioni di coltivazione, e ferme restando le previsioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del citato decreto n. 416/1990; Ritenuto inoltre che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. dispone di rilievi aerofotogrammetrici che consentono di verificare la fondatezza delle istanze di sanatoria presentate; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. D/624 del 2 aprile 1992; A D O T T A il presente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, e' aggiunto il seguente comma: "3. Il produttore e' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all'aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validita' compresa nel periodo tra il 1 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.M. n. 416/1990, integrato con il comma 3 introdotto dal presente decreto: "Art. 6. - 1. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso l'ufficio competente o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 5 del presente regolamento. La competenza alla ricerca della dichiarazione di coltivazione e' cosi' determinata: nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone; nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione; nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati provinciali agricoltura; nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione; nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura. 2. L'ufficio competente provvede alla istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto. 3. Il produttore e' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all'aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validita' compresa nel periodo tra il 1 dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo". - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 del D.L. n. 152/1991, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa (sopracitato): "8. Al comma 13 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10".