IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  proprio  decreto  17  dicembre  1990,  n.  416,  recante
disposizioni  per  la concessione dell'aiuto alla produzione di grano
duro,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 31 dicembre
1990;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  concernente:
"Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata
e  di  trasparenza  e  buon andamento dell'attivita' amministrativa",
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
  Considerata  la  necessita'  di  modificare  il  citato  decreto n.
416/1990,  per  quanto  concerne  l'acquisizione della certificazione
"antimafia"   e   la   trasmissione   agli  organi  istruttori  della
documentazione relativa alle operazioni di verifica delle superfici e
di quelle complementari e di supporto di cui all'art. 7, comma 6, del
richiamato   decreto  n.  416/1990,  necessaria  per  l'adozione  del
provvedimento di concessione dell'aiuto;
  Considerata,   altresi',  l'opportunita'  di  dettare  disposizioni
rivolte  a sanare, sulla base della presentazione di apposita istanza
da  parte  degli interessati, le dichiarazioni coltivazione del grano
duro  di  produzione  1991,  sospese  perche'  contenenti meri errori
materiali,  a condizione che le correzioni non comportino comunque un
aumento  della  superficie  indicata nelle anzidette dichiarazioni di
coltivazione,  e  ferme  restando le previsioni di cui all'art. 8 del
regolamento  CEE  n.  1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed
all'art. 9 del citato decreto n. 416/1990;
  Ritenuto  inoltre  che  l'Azienda  di  Stato per gli interventi nel
mercato  agricolo  -  A.I.M.A. dispone di rilievi aerofotogrammetrici
che consentono di verificare la fondatezza delle istanze di sanatoria
presentate;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 marzo 1992;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. D/624 del 2 aprile 1992;
                             A D O T T A
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  6  del  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 17 dicembre 1990, n. 416, e' aggiunto il seguente comma:
  "3.  Il produttore e' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal
diritto  all'aiuto,  la  certificazione  antimafia, anche avvalendosi
della  facolta'  prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13
maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio  1991, n. 203, avente validita' compresa nel periodo tra il 1›
dicembre  dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione
di  cui  all'art.  4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di
inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge
la   domanda.  Qualora,  a  seguito  di  ritardi  nella  liquidazione
dell'aiuto,   intervenga   la   scadenza  del  predetto  certificato,
l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  D.M.  n.
          416/1990, integrato con il comma 3 introdotto dal  presente
          decreto:
             "Art.  6.  -  1.  La  dichiarazione di coltivazione deve
          essere presentata direttamente presso l'ufficio  competente
          o  spedita  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso di
          ricevimento, entro il  termine  previsto  dal  primo  comma
          dell'art.  5  del  presente regolamento. La competenza alla
          ricerca  della  dichiarazione  di  coltivazione  e'   cosi'
          determinata:
              nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Molise,
          Puglia e  Sardegna  agli  uffici  degli  enti  di  sviluppo
          agricolo  esistenti  nel capoluogo di provincia, tranne che
          per la provincia di Catanzaro il cui  ufficio  ha  sede  in
          Crotone;
              nelle  province  delle  regioni  Campania  e Sicilia ai
          rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;
              nelle  province  della  regione  Lazio  ai   rispettivi
          settori decentrati provinciali agricoltura;
              nelle  province  della  regione  Marche  ai  rispettivi
          servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione;
              nelle province della regione  Toscana  alle  rispettive
          amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.
             2.  L'ufficio  competente  provvede alla istruttoria, al
          controllo, all'acquisizione della  documentazione  ritenuta
          necessaria   ivi   compresa   la  certificazione  antimafia
          prevista  dalla  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  ed  alla
          emanazione  dei  provvedimenti  che  hanno  per  oggetto le
          domande di concessione dell'aiuto.
             3. Il produttore e'  tenuto  a  presentare,  a  pena  di
          esclusione   dal   diritto   all'aiuto,  la  certificazione
          antimafia,  anche  avvalendosi  della   facolta'   prevista
          dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          1991, n. 203, avente validita' compresa nel periodo tra  il
          1›  dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di
          coltivazione di cui all'art. 4, ed il  31  marzo  dell'anno
          successivo.   In   caso  di  inottemperanza  alle  predette
          disposizioni,  l'Amministrazione   respinge   la   domanda.
          Qualora,   a   seguito   di   ritardi   nella  liquidazione
          dell'aiuto,   intervenga   la   scadenza    del    predetto
          certificato,  l'ufficio  istruttorio  deve  richiederne  il
          rinnovo".
            - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20  del  D.L.
          n.    152/1991,  recante  provvedimenti  urgenti in tema di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento dell'attivita' amministrativa (sopracitato):  "8.
          Al comma 13 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
          n.  575,  introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990,
          n. 55, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
          prefetture  sono  tenute  a  rilasciare  apposita  ricevuta
          attestante  la  data  di  presentazione   dell'istanza   di
          certificazione,  nonche'  i soggetti per cui la medesima e'
          richiesta;  trascorsi  inutilmente  trenta   giorni   dalla
          presentazione   dell'istanza,   gli   interessati   possono
          sostituire  ad  ogni  effetto  la  certificazione  con   la
          dichiarazione   di  cui  al  comma  7,  ferma  restando  la
          possibilita'  per  l'amministrazione  di  avvalersi   della
          facolta' di cui al comma 10".