IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recanti  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  l'applicazione  delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e  succes-
sive  modifiche  ed integrazioni, recanti norme per la determinazione
del tasso di riferimento da  applicare  alle  operazioni  di  credito
agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21 dicembre 1991, con il quale e'
stata fissata, per l'anno 1992,  la  commissione  onnicomprensiva  da
riconoscere  agli  istituti di credito per le operazioni agevolate di
credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi  alla
loro attivita' di intermediazione;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  credito  agrario  di  miglioramento  per  il bimestre
maggio-giugno 1992, ha reso noto il costo medio della  provvista  dei
fondi e' pari al 12,95%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di  miglioramento, previste dalle norme indicate in
premessa, e' pari per il bimestre maggio-giugno 1992, al 12,95%.
  La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti   di
credito e' pari:
    a)  all'1,30%  per  i contratti condizionati stipulati nel 1992 e
per  quelli  definitivi  stipulati  nello  stesso  anno,  relativi  a
contratti condizionati stipulati dal 1990;
    b)  all'1,80%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1992,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c) all'1,90% per  i  contratti  definitivi  stipulati  nel  1992,
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,25% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,75% per le operazioni di cui al punto b);
   3) al 14,85% per le operazioni di cui al punto c).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI