IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante  la  disciplina  del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che
dispone che il tasso di riferimento per operazioni di  cui  sopra  e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art.  10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito
peschereccio di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo  i
criteri  di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e suc-
cessive modificazioni;
  Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991, con il quale  e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti  di  credito  per  le  operazioni   agevolate   di   credito
peschereccio   di   esercizio,  a  fronte  della  loro  attivita'  di
intermediazione, nella misura dall'1% per l'anno 1992;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso di riferimento di cui sopra, per il
bimestre maggio-giugno 1992, ha reso noto che il  costo  medio  della
provvista dei fondi e' pari al 12,60%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  peschereccio  di  esercizio, assistite dal concorso pubblico
negli interessi, e' pari, per  il  bimestre  maggio-giugno  1992,  al
12,60%.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione  forfettaria
dell'1%, il tasso  di  riferimento  da  praticare,  per  il  bimestre
maggio-giugno  1992,  sulle  operazioni  di  credito  peschereccio di
esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e'  pari
al 13,60%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1992
                                                   Il Ministro: CARLI