Con  decreto  ministeriale  7  aprile  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pisa
che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso  il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda   societa'
denominata "Cassa di risparmio di Pisa S.p.a.";
    la  costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
Pisa S.p.a." con  un  capitale  sociale  di  L.  153.200.000.000;  il
pacchetto  azionario  della  nuova  S.p.a.  risultera'  suddiviso tra
l'ente conferente (86,95%) e gli attuali sottoscrittori  delle  quote
di risparmio partecipativo (13,05%);
    l'adozione  dello  statuto  da parte della "Cassa di risparmio di
Pisa S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Ente Cassa di  risparmio  di  Pisa"  e
sara'  titolare  inizialmente  del pacchetto azionario di maggioranza
della societa' bancaria conferitaria;
    la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di  risparmio  di
Pisa  alla  costituenda holding creditizia, denominata "Casse toscane
S.p.a.", di una quota delle azioni della Cassa di risparmio  di  Pisa
S.p.a.  di  propria pertinenza pari a circa il 70% del capitale della
banca, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonche'
degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n.
356/90. Conseguentemente, la fondazione - cui continuera' a far  capo
il  rimanente  16,95%  circa  del  capitale  della  societa' bancaria
conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato  quantificata
nell'11,5% circa, nel capitale della holding.
   La  Cassa  di  risparmio  di  Pisa  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmio di Pisa S.p.a.", fatto salvo il  compimento  degli  atti
connessi  alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.
3  del  citato  decreto  legislativo  n.   356/90,   dovra'   cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.