IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n.   312,   relativo   a  problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari di carni fresche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194,  relativo   a   problemi   sanitari   in   materia   di   scambi
intracomunitari di prodotti a base di carne;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  25  marzo  1967  recante norme di
polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana;
  Vista la decisione del Consiglio CEE n. 89/21  recante  deroga  per
talune  parti  del territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione
alla peste suina africana;
  Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989 recante modificazioni
della ordinanza ministeriale 25 marzo 1967;
  Considerato che gli  scambi  di  budella  suine  essiccate,  salate
fresche  o  in salamoia e di grassi suini fusi non sono regolamentati
dai sopracitati decreti del Presidente della Repubblica n. 320  e  n.
194;
  Considerato  che non sussistono per l'importazione di budella suine
essiccate, salate fresche o  essiccate  e  di  grassi  fusi  problemi
sanitari  relativi  alla  peste  suina africana purche' i sopracitati
prodotti non provengano da un territorio dichiarato infetto  da  tale
malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  l'importazione  di budella suine essiccate, salate
fresche o in salamoia e di grassi suini fusi provenienti dalla Spagna
a condizione che provengano da parti del territorio spagnolo compreso
nell'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989.