IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, relativo a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, relativo a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967 recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana; Vista la decisione del Consiglio CEE n. 89/21 recante deroga per talune parti del territorio spagnolo ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana; Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989 recante modificazioni della ordinanza ministeriale 25 marzo 1967; Considerato che gli scambi di budella suine essiccate, salate fresche o in salamoia e di grassi suini fusi non sono regolamentati dai sopracitati decreti del Presidente della Repubblica n. 320 e n. 194; Considerato che non sussistono per l'importazione di budella suine essiccate, salate fresche o essiccate e di grassi fusi problemi sanitari relativi alla peste suina africana purche' i sopracitati prodotti non provengano da un territorio dichiarato infetto da tale malattia; Ordina: Art. 1. E' autorizzata l'importazione di budella suine essiccate, salate fresche o in salamoia e di grassi suini fusi provenienti dalla Spagna a condizione che provengano da parti del territorio spagnolo compreso nell'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 11 maggio 1989.