IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, istitutiva della Sezione autonoma commerciale dell'Ente nazionale per le piccole industrie (ENAPI); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179 (approvazione dello statuto dell'ENAPI) che dettava disposizioni particolari concernenti la Sezione autonoma commerciale per l'artigianato e le piccole industrie; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni ha assunto la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1989, con il quale e' stato disposto che la Sezione autonoma commerciale dell'ENAPI, con sede in Roma, e' soppressa e posta in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio; Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; Considerato che il bilancio finale di liquidazione ha determinato un risultato finanziario di L. 8.139.377, da ripartire fra i partecipanti al capitale (Stato, ENAPI, Istituto Veneto) in proporzione delle rispettive quote; Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1404/56 ed in base all'art. 15 della legge 11 novembre 1983, n. 638, le quote spettanti all'Istituto Veneto e all'ENAPI non sono state rimborsate, mentre e' stata rimborsata allo Stato la quota parte di L. 1.570.298 mediante versamento in Tesoreria centrale, capo X, cap. 2368; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Sezione autonoma commerciale dell'ENAPI e' chiusa a tutti gli effetti.