IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 29 marzo 1928,  n.  631,  istitutiva  della  Sezione
autonoma  commerciale  dell'Ente  nazionale  per le piccole industrie
(ENAPI);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22  ottobre  1963,
n.   2179   (approvazione   dello  statuto  dell'ENAPI)  che  dettava
disposizioni particolari concernenti la Sezione autonoma  commerciale
per l'artigianato e le piccole industrie;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  e  di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma  costituiti soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
giugno  1988,  n.  396,  in  base  al quale l'Ufficio liquidazioni ha
assunto la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e la
gestione del patrimonio degli enti disciolti";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  febbraio  1989,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1989, con il
quale  e'  stato  disposto  che  la  Sezione   autonoma   commerciale
dell'ENAPI,  con  sede  in Roma, e' soppressa e posta in liquidazione
con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente  sono
state  ultimate,  per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56
puo' dichiararsi chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio  dell'ente
medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visto   il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
liquidazione di cui trattasi;
  Considerato che il bilancio finale di liquidazione  ha  determinato
un  risultato  finanziario  di  L.  8.139.377,  da  ripartire  fra  i
partecipanti  al  capitale  (Stato,  ENAPI,   Istituto   Veneto)   in
proporzione delle rispettive quote;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1404/56
ed  in  base  all'art.  15  della legge 11 novembre 1983, n.  638, le
quote spettanti  all'Istituto  Veneto  e  all'ENAPI  non  sono  state
rimborsate,  mentre  e' stata rimborsata allo Stato la quota parte di
L. 1.570.298 mediante versamento in Tesoreria centrale, capo X,  cap.
2368;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del patrimonio della Sezione autonoma commerciale
dell'ENAPI e' chiusa a tutti gli effetti.